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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16189/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di stupefacenti in forma lieve e per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso riguardava la pretesa eccessività della pena, con specifico riferimento alla determinazione della pena base per la fattispecie di spaccio di lieve entità. La difesa sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato e che la Corte di merito avesse mal valutato gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non manifestamente illogica, avendo valorizzato sia il dato ponderale non modesto sia la natura della sostanza, indicata in circa 40 grammi di eroina. Tali elementi hanno impedito una rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, pur a fronte della riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta, ma non impedisce che ai fini del trattamento sanzionatorio si valorizzino il quantitativo non modesto e la natura della sostanza.

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato in concorso con la fattispecie in materia di stupefacenti, ma non oggetto di specifica censura nel ricorso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di spaccio di lieve entità, la determinazione della pena base è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito risulti mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una mera richiesta di diversa valutazione del merito.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, il giudice può valorizzare, in senso sfavorevole, il quantitativo non modesto della sostanza e la sua natura, anche se il fatto è stato riqualificato come di lieve entità.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica alla discrezionale valutazione della pena compiuta dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiStupefacentiReati contro la PA
SottomaterieLieve entità

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