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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16140/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che il primo motivo censurava il mancato espletamento del suo esame in udienza, sostenendo implicitamente l'illegittimità del rinvio o della scelta processuale; il ricorso lamentava inoltre il mancato espletamento della perizia e contestava la qualificazione giuridica attribuita al fatto nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano dato atto della mancata presentazione dell'imputato all'udienza fissata per il suo esame e che non erano stati indicati motivi legittimanti il differimento. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la mancata esecuzione della perizia, trattandosi di valutazione di merito. Quanto alla qualificazione giuridica e al diniego delle generiche, ha rilevato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito delle doglianze, ritenendo manifestamente infondate le censure sul mancato esame dell'imputato e non sindacabile la valutazione di merito relativa alla perizia; ha inoltre reputato congruamente motivati sia la qualificazione giuridica del fatto sia il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il mancato espletamento dell'esame dell'imputato non è censurabile in cassazione quando risulti che l'assenza all'udienza sia dipesa dall'interessato e non siano stati allegati motivi idonei a giustificare il differimento.
  • La scelta del giudice di merito di non disporre o non eseguire una perizia integra valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica.
  • La qualificazione giuridica del fatto e il diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto, con motivazione adeguata, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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