Cassazione Penale, Ordinanza n. 16150/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, censurando: 1) l'affermazione di penale responsabilità; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) la mancata concessione dei benefici di legge. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze consistono in mere contestazioni di fatto e in argomentazioni generiche e apodittiche, prive dell'indicazione di specifici elementi idonei a imporre una diversa decisione del giudice di merito. Viene inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale è logica, coerente e puntuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure non fossero scrutinabili in sede di legittimità perché risolventisi in contestazioni di merito e, comunque, perché formulate in modo del tutto generico, mentre la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, quando non indichino specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
- Il ricorso per cassazione deve contenere doglianze specifiche e puntualmente argomentate; enunciazioni apodittiche o generiche non consentono il sindacato di legittimità.
- La motivazione della sentenza di merito, se logica, coerente e puntuale, esclude la fondatezza di censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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