Cassazione Penale, Ordinanza n. 16148/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché volto a riproporre censure in fatto già correttamente risolte dai giudici di merito con motivazione coerente e immune da vizi. È stata quindi confermata la decisione impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 giugno 2024. Dall'ordinanza emerge che la doglianza mirava a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito in ordine alla pretesa falsità di una denuncia di smarrimento di un assegno. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che la denuncia fosse strumentale a sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure di fatto già correttamente esaminate e respinte nei gradi di merito, valorizzandosi la coincidenza temporale tra la consegna del titolo in pagamento il giorno precedente e la successiva denuncia di smarrimento, elemento ritenuto idoneo a dimostrare la volontà di sottrarsi all'adempimento mediante la presentazione della falsa denuncia.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre contestazioni di merito o di fatto già esaminate e risolte dai giudici di merito con motivazione logica e non viziata.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio alla valutazione compiuta dai giudici di merito, salvo il caso di manifesta illogicità o di vizi rilevanti della motivazione.
- La falsità di una denuncia di smarrimento può essere desunta, secondo la valutazione di merito, anche da elementi fattuali come la stretta coincidenza temporale tra la consegna del titolo in pagamento e la successiva denuncia, se tale dato è ritenuto indicativo della volontà di sottrarsi all'adempimento.
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