Cassazione Penale, Sentenza n. 21428/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato l'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità), richiesta in sede di conclusioni di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto decisiva l'assenza dell'imputato e per non aver valutato adeguatamente il presunto difetto di prova sull'attivazione della carta Postepay utilizzata per i pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis perché ricorreva l'aggravante della "minorata difesa" (l'imputato aveva approfittato della vendita online per occultare la propria identità e impedire controlli, ostando così all'applicazione della causa di non punibilità). Sul secondo punto ha dichiarato la doglianza inammissibile perché costituiva mera rivalutazione delle prove, vietata in sede di legittimità. Confermata quindi la condanna di merito e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di truffa, di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato i limiti espressi nella norma: non si applica se l'autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, ha adoperato sevizie, ha profittato di condizioni di minorata difesa ovvero se la condotta ha causato morte o lesioni gravissime.
Disciplina la declaratoria immediata di proscioglimento: la giurisprudenza ha valutato se per assimilazione l'art. 131-bis possa essere rilevato d'ufficio in appello e in sede di legittimità, purché i presupposti siano immediatamente desumibili dagli atti senza ulteriori accertamenti.
Aggravante per avere il reo approfittato di una condizione di minorata difesa della vittima; la Corte ha ritenuto sussistente tale aggravante nel caso di truffa commessa mediante vendita online che sfrutta la distanza e l'impossibilità di controllo del bene da parte dell'acquirente.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento all'annullamento senza rinvio che può seguire quando la causa di non punibilità è immediatamente rilevabile dagli atti; la Corte ha precisato che tale intervento è possibile solo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che il ricorso non può essere usato per una rivalutazione del fatto o per proporre una lettura alternativa delle prove che è rimessa al giudice del merito.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è più sicura se proposta tempestivamente (idealmente con i motivi di appello), ma il giudice d'appello e, in casi eccezionali, la Cassazione possono rilevarla d'ufficio solo se i presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
- L'art. 131-bis non si applica se ricorrono le esclusioni previste (es. motivi abietti, crudeltà, approfittamento di minorata difesa): nelle truffe realizzate via web la condizione di minorata difesa della vittima può ostare all'applicazione della causa di non punibilità quando l'autore ha consapevolmente sfruttato la distanza e l'anonimato offerti dalla rete.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione delle risultanze di fatto o proporre una diversa valutazione probatoria: i motivi che mirano a una nuova lettura delle prove sono inammissibili se non rientrano nelle specifiche doglianze previste dall'art. 606 c.p.p.
- La responsabilità può essere confermata anche sulla base di un insieme di indizi e circostanze (mancata consegna del bene, pagamenti verso una carta intestata all'imputato, annuncio online coerente), quando tali elementi formano un quadro probatorio logico e non viziato.
- Chi intende ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità deve valutare attentamente la presenza di esimenti e di eventuali aggravanti che la norma stessa prevede come ostative.
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