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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34111/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro imputati, gravemente indiziati di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso di matrice straniera, hanno proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2026, che aveva rigettato gli appelli ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto, da parte della Corte d’appello di Bologna, delle istanze di revoca o sostituzione delle misure custodiali. Uno degli imputati ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse considerato il rilievo del lungo periodo trascorso in custodia (indicato in otto anni) e che, anche in base a una lettura costituzionalmente orientata, dovesse essere verificata l’attualità delle esigenze cautelari. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione mancante circa il proprio asserito allontanamento dal contesto criminale, richiamando la positiva esperienza carceraria, il ruolo defilato nel sodalizio, il permesso di soggiorno regolare e la sproporzione tra custodia già sofferta e pena irrogata. Gli altri tre imputati hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 299 c.p.p. e vizi motivazionali per omessa valutazione della proporzionalità della misura dopo che la Corte d’appello, con sentenza del 9 aprile 2026, aveva escluso l’aggravante della transnazionalità e ridotto la pena; hanno inoltre contestato la valutazione del tempo trascorso e della liberazione anticipata. Con il secondo motivo hanno censurato, ai sensi degli artt. 275, comma 3, e 606 c.p.p., la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, deducendo che durante la detenzione non erano emersi contatti con il sodalizio o indici di perdurante pericolosità e che la giurisprudenza sulle mafie storiche non fosse applicabile. Con il terzo motivo hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere opera anche per associazioni mafiose straniere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondati nel complesso i motivi. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: una volta accertata la riconducibilità del sodalizio all’art. 416-bis c.p., il regime dell’art. 275, comma 3, c.p.p. si applica anche alle organizzazioni criminali straniere, purché ne siano accertate le caratteristiche mafiose, tra cui prestigio criminale autonomo, capacità intimidatrice concretamente manifestata e percepita e conseguente assoggettamento omertoso. Il Tribunale aveva motivato in modo logico e congruo sul radicamento territoriale e sulla forza intimidatrice del sodalizio, sul curriculum criminale degli imputati e sull’assenza di elementi indicativi di recesso, collaborazione o rescissione dei legami; aveva inoltre preso in esame il tempo trascorso, escludendone l’idoneità a superare la presunzione nel caso concreto. È stata ritenuta corretta anche la mancata autonoma valutazione della proporzionalità della custodia rispetto al presofferto, poiché il regime presuntivo non era stato superato. Le ulteriori censure, inclusa quella relativa alla futura liberazione anticipata, sono state ritenute assorbite; quest’ultima è stata anche giudicata generica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Decisione assunta il 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone, per il soggetto indagato/imputato del delitto d'associazione di tipo mafioso, una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

    Per l’imputato gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione mafiosa opera una presunzione relativa di pericolosità e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. La presunzione si applica anche ai sodalizi stranieri quando sia accertata la loro riconducibilità al paradigma dell’art. 416-bis c.p.

  • art. 416-bis c.p.

    Al riguardo, deve essere in questa sede richiamata la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, a mente della quale la distinzione tra cd. mafie storiche e nuove mafie non intacca la connotazione del vincolo: in particolare, con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., è pur sempre necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

    La matrice straniera e la distinzione rispetto alle mafie storiche non escludono la qualificazione ai sensi dell’art. 416-bis c.p.; occorre verificare in concreto prestigio criminale autonomo del sodalizio, capacità intimidatrice effettiva e percepita e produzione di assoggettamento omertoso nel territorio di operatività.

  • art. 299 c.p.p.

    Correttamente, poi, si è ritenuto di non procedere ad una valutazione della persistente proporzionalità della misura custodiale in ragione del “presofferto” cautelare, ritenendo assorbente il mancato superamento del regime di presunzione posto dall’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel regime di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., se la presunzione cautelare non è stata superata, non è necessario procedere a un’autonoma valutazione della proporzionalità della custodia in rapporto alla pena già scontata in cautelare.

  • art. 606 c.p.p.

    I ricorsi devono essere rigettati, essendo proposti per motivi nel complesso infondati.

    Le censure proposte in cassazione sono state respinte perché complessivamente infondate; la Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione del giudice cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando sussistono gravi indizi di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma 3, c.p.p. comporta una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
  • Il regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, c.p.p. opera anche per un’associazione criminale di matrice straniera, se il giudice accerta che essa presenta i requisiti sostanziali dell’associazione mafiosa: prestigio criminale autonomo, capacità intimidatrice concretamente manifestata e percepita e conseguente assoggettamento omertoso nel territorio di operatività.
  • Nelle ipotesi soggette alla presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., la motivazione deve concentrarsi sulle eventuali ragioni di esclusione delle esigenze cautelari quando siano dedotte dalla parte o emergano dagli atti; il decorso del tempo, da solo, non dimostra l’irreversibile cessazione del vincolo associativo.
  • Il tempo trascorso in custodia deve essere valutato quando costituisca un arco temporale rilevante e privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità, ma può essere ritenuto inidoneo a superare la presunzione se il giudice motiva, sulla base degli elementi concreti, in ordine al radicamento e alla forza intimidatrice del sodalizio e all’assenza di recesso o rescissione dei legami.
  • Finché non è superato il regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, c.p.p., la proporzionalità della custodia non va rivalutata autonomamente sulla sola base della durata del presofferto rispetto alla pena irrogata o irroganda.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

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