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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05880/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva presentato opposizione a decreto penale di condanna; il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso sentenza il 17 ottobre 2023. In seguito, la Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo mancante la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Avverso tale ordinanza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 619, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. fosse stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della l. n. 114/2024. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il ricorso era tardivo: nel procedimento camerale non partecipato l'imputato appellante non è qualificabile come "giudicato in assenza" e quindi non beneficia dell'aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; nel caso concreto il provvedimento era stato notificato il 12 luglio 2024 e il termine ordinario scadeva il 27 luglio 2024, mentre il ricorso era stato depositato il 31 luglio 2024. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine ordinario di impugnazione. Ha ritenuto non applicabile l'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza, poiché il giudizio di appello era stato trattato in camera di consiglio non partecipata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione quale base della declaratoria di inammissibilità della corte territoriale per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni.

  • art. 619, comma 3, c.p.p.

    È invocato dal ricorrente come base per chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare non si applica quando l'appello sia stato trattato in camera di consiglio non partecipata, poiché l'imputato non può dirsi giudicato in assenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 2, comma 1, lett. o), l. n. 114 del 2024

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

  • sent. Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla disciplina della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49315, rv 285499

    È citata per il principio secondo cui nel procedimento camerale non partecipato l'imputato appellante non è considerato giudicato in assenza e non beneficia dell'aumento di termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, l'imputato appellante non può essere equiparato al soggetto "giudicato in assenza" ai fini del termine per il ricorso per cassazione.
  • L'aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. opera solo nei casi in cui ricorrano i presupposti normativi della celebrazione del giudizio in assenza, e non nei procedimenti camerali non partecipati.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine ordinario è inammissibile anche se il ricorrente contesta la perdurante vigenza della norma applicata dal giudice di merito, quando il motivo non incide sulla tardività del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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