Sentenza n. 1529/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva ai proprietari opere di regimentazione delle acque meteoriche, alleggerimento dei carichi gravanti sul muro di contenimento e progettazione e realizzazione del ripristino della parte privata del muro, nonché delibera comunale sulla titolarità e competenza manutentiva del manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1114/2022 e la delibera di Giunta n. 37/2022 deducendo, con un unico motivo articolato, violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare, ha contestato l’assenza di un pericolo grave, imminente e non fronteggiabile con rimedi ordinari; l’omessa considerazione di una CTU del 2011 e delle responsabilità del Comune nella regimentazione delle acque e nella manutenzione del muro; l’erronea imputazione ai privati delle infiltrazioni e degli oneri di intervento; l’indeterminatezza e sproporzione delle opere prescritte; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’illegittima individuazione della porzione di muro come privata; nonché l’assenza di un sopralluogo specifico presso l’immobile del ricorrente. È stata inoltre contestata la contraddizione tra l’ordinanza impugnata e precedenti accertamenti e provvedimenti del Comune e del Tribunale ordinario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto ritenuto infondata l’eccezione comunale di tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta, rilevando che, trattandosi di atto riferito a destinatari specifici, il termine decorre dalla notifica individuale e il Comune non aveva provato tale notifica. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 54 TUEL: le risultanze dei Vigili del Fuoco, gli interventi provvisori già eseguiti, la relazione tecnica del gennaio 2022 e la CTU disposta dal Tribunale di Cosenza dimostravano un marcato dissesto del muro e un pericolo di crollo, aggravato dalla mancata regimentazione delle acque e dalla presenza di carichi nelle corti private. L’urgenza doveva essere valutata al momento dell’adozione dell’ordinanza e non era esclusa né dalla durata pregressa della situazione né dal mancato verificarsi del danno nel frattempo. Il Comune aveva inoltre previamente interloquito con i proprietari, convocandoli e sollecitandoli a intervenire senza ottenere riscontro. Le prescrizioni sono state ritenute mirate, proporzionate e funzionali alla rimozione del pericolo, anche perché coordinate con gli interventi comunali e soggette all’interlocuzione con gli uffici. Il fatto che alcune misure avessero carattere definitivo non escludeva il ricorso al potere extra ordinem, ove gli interventi provvisori fossero risultati inefficaci e la situazione non fosse fronteggiabile con rimedi ordinari. La carenza di istruttoria è stata esclusa in ragione della pluralità e attualità degli accertamenti tecnici; la consulenza del 2011 è stata ritenuta recessiva rispetto alle verifiche successive. Quanto all’individuazione dei destinatari e alla proprietà del muro, il Comune doveva compiere una verifica minima e immediata, non un complesso accertamento privatistico, purché l’ordine non fosse rivolto a soggetti del tutto estranei al pericolo; il ricorrente, quale proprietario dell’unità interessata, aveva invece un legame con il bene. Non rilevavano né la mancata ispezione individuale, trattandosi di fenomeno unitario riguardante più immobili, né l’eventuale responsabilità del Comune nell’origine del dissesto, poiché l’ordinanza contingibile e urgente ha funzione preventiva e non sanzionatoria. La questione dell’imputazione definitiva dei costi rimaneva estranea alla funzione dell’ordinanza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
«situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari»
Il potere sindacale contingibile e urgente richiede un pericolo grave per l’incolumità pubblica, attuale o ragionevolmente imminente, e l’impossibilità di fronteggiarlo efficacemente con gli strumenti ordinari. La legittimità va valutata al momento dell’adozione; l’ordinanza può imporre obblighi di fare specifici e coordinati con gli interventi pubblici.
L’ordinanza è legittima quando espone adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni dell’intervento, anche mediante il richiamo a plurimi accertamenti e relazioni tecniche.
artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio non ha condotto all’annullamento; il giudice ha valorizzato le interlocuzioni preventive svolte dal Comune con i proprietari mediante convocazione e sollecito.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone un pericolo grave per l’incolumità pubblica, attuale o ragionevolmente imminente, e l’impossibilità concreta di fronteggiarlo con i rimedi ordinari; l’urgenza va apprezzata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.
- La protrazione nel tempo di una situazione di pericolo non esclude la contingibilità e l’urgenza, quando un successivo aggravamento renda l’intervento non ulteriormente procrastinabile; allo stesso modo, il mancato verificarsi del danno dopo l’adozione non incide sulla legittimità originaria dell’ordinanza.
- Un’ordinanza contingibile e urgente può imporre anche interventi strutturali o definitivi, qualora gli interventi provvisori siano risultati inefficaci e le opere prescritte siano necessarie, proporzionate e non sostituibili con misure meramente palliative per eliminare il pericolo.
- L’individuazione dei destinatari di un’ordinanza contingibile e urgente richiede una verifica immediata e ragionevole del loro collegamento con il bene pericoloso, ma non impone all’amministrazione, nell’emergenza, complessi accertamenti privatistici sulla titolarità; l’ordine non può tuttavia essere rivolto a soggetti del tutto estranei alla situazione di pericolo.
- Le ordinanze contingibili e urgenti hanno funzione preventiva e non sanzionatoria: ai fini della loro adozione non è necessario accertare chi abbia causato la situazione di pericolo, né definire in via definitiva l’imputazione economica dei costi degli interventi, questioni eventualmente successive e autonome.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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