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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22281/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 629 c.p., sostenendo sostanzialmente una diversa lettura del compendio probatorio e denunciando travisamenti della prova. Con il secondo motivo si censurava la mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma prevista dall'art. 629, comma secondo, c.p., assumendone l'insussistenza e l'incidenza sulla pena. La Corte rileva che il primo motivo riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello, mentre il secondo difettava di specificità, era manifestamente infondato quanto alla sussistenza di un'arma impropria e comunque era privo di interesse perché l'aggravante era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, senza effetti sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di censure già formulate in appello e volto a ottenere una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo motivo generico, manifestamente infondato e in ogni caso inammissibile per carenza di interesse, poiché l'aggravante contestata era stata giudicata subvalente rispetto alle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La decisione richiama il delitto di estorsione e la relativa aggravante dell'uso dell'arma, affermando che, nel caso concreto, la sussistenza dell'aggravante era stata correttamente motivata e che comunque essa non produceva effetti sul trattamento sanzionatorio per la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicito nel dispositivo che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità e per carenza di autonomia critica il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio, né può essere denunciato un travisamento della prova quando le censure investono soltanto la lettura del significato complessivo del compendio probatorio.
  • L'impugnazione contro il riconoscimento di una circostanza aggravante è inammissibile per carenza di interesse quando la stessa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti già riconosciute, non producendo effetti concreti sulla pena.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione relativa all'estorsione, è sufficiente che il giudice di merito dia conto in modo logico della capacità intimidatoria e coercitiva delle minacce e dell'attendibilità delle fonti di prova poste a base della ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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