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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49513/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per tentato furto (artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.), deducendo come unico motivo lo ius superveniens rappresentato dalla modifica dell'art. 624 c.p. (co. 3) ad opera del d.lgs. 10/10/2022 n.150, che ha introdotto la procedibilità a querela per talune fattispecie. Pagano sostiene che, essendo sopravvenuta la necessità della querela, il reato sarebbe divenuto improcedibile; contesta inoltre la validità della querela prodotta in atti (sarebbe stata formalmente presentata dal "marito convivente della socia" della S.R.L.S.), richiamando gli obblighi di rappresentanza previsti dall'art. 337 co.3 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (cfr. S.U. "Salatino") secondo cui un ricorso che abbia come unico motivo la mancata proposizione della querela, sopravvenuta dopo la sentenza impugnata in ragione del d.lgs. n.150/2022, è inammissibile: l'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice di legittimità a esercitare officiosità su una impugnazione formalmente inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la querela era presente nel fascicolo (verbale di querela firmato anche dalla moglie che risultava "querelante anch'ella"), rendendo manifestamente infondata la censura sulla carenza della condizione di procedibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sull'elemento dell'evento nel tentativo: la Corte lo ha richiamato quale configurazione del reato come tentato (delitto non consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente).

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul reato di furto; la modifica del comma 3 ad opera del d.lgs. 10/10/2022 n.150 ha inciso sul regime di procedibilità per talune ipotesi (introducendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie), motivo centrale del ricorso.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante richiamata nella contestazione (esposizione dei beni alla fede pubblica); rilevante ai fini della qualificazione e commisurazione della pena nella sentenza di merito.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150 (modifica art. 624 c.p.)

    Riforma che ha introdotto, per alcune fattispecie di furto, la procedibilità a querela; il ricorrente ha chiesto l'applicazione retroattiva favorevole della novella, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che abbia come unico motivo tale questione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha interpretato che questo obbligo non prevale sulla regola dell'ammissibilità dell'impugnazione: non autorizza il giudice di legittimità a sanare o rilevare ex officio una causa di improcedibilità quando il ricorso è inammissibile per vizi formali o per mancanza di valida impugnazione.

  • art. 337 co. 3 cod. proc. pen.

    Richiede che la querela, quando presentata da un legale rappresentante di persona giuridica, indichi la fonte dei poteri; il ricorrente ha invocato questa norma per lamentare la presunta irregolarità della querela, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la volontà della socia (moglie) risultasse dalla firma e dalla dicitura del verbale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le spese per cassazione quando il ricorso è inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento non rilevando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione che abbia come unico motivo la sopravvenuta procedibilità a querela (ius superveniens) è, di regola, inammissibile: l'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice di legittimità a rilevare d'ufficio tale causa se l'impugnazione è formalmente inammissibile secondo il principio dispositivista delle impugnazioni (Sez. U. Salatino).
  • Se si intende beneficiare di una novità normativa più favorevole intervenuta dopo la sentenza, è necessario che il ricorso sia ammissibile per altri motivi o che la questione rientri nelle eccezioni che travolgono il giudicato (es. abolizione del reato, illegittimità costituzionale, remissione di querela perfezionata, particolare tenuità ex art.131-bis), altrimenti la Corte non può provvedere d'ufficio.
  • Prima di insinuare in Cassazione la carenza di querela occorre verificare scrupolosamente l'esistenza e la regolarità formale della querela nel fascicolo (firma, presenza della persona offesa, indicazioni di rappresentanza). Se esiste un verbale di querela firmato dalla persona offesa o indicante la sua volontà esplicita, l'eccezione rischia di essere manifestamente infondata.
  • Se la persona offesa è una persona giuridica, contestare la legittimazione del querelante richiede la prova che il soggetto che ha proposto la querela si sia speso come legale rappresentante e che manchi l'indicazione della fonte dei poteri ai sensi dell'art.337 co.3 c.p.p.; la mera intestazione formale non è decisiva se la volontà della persona offesa risulta comunque dal verbale.
  • Per preservare la possibilità di far valere lo ius superveniens favorevole, è preferibile sollevare la questione nelle fasi di merito o nell'impugnazione principale con motivi ammissibili, corredando la doglianza con la documentazione che attesti l'assenza della querela o la sua irregolarità.
  • Le pronunce di Sezioni diverse possono avere orientamenti divergenti su casi concreti, ma la giurisprudenza di legittimità unite (Sezioni Unite) ha valore vincolante: occorre valutare la compatibilità del motivo con i limiti di ammissibilità indicati dalle Sezioni Unite.

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