Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06313/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controricorrenti)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della corte d'appello di Bologna. Le controparti, una società e un istituto di credito, si sono costituite con separati controricorsi. Dalla decisione emerge però che, dopo la notificazione del ricorso avvenuta il 26 aprile 2022, i ricorrenti non hanno provveduto al successivo deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. I controricorsi non incidono sull'esito, perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini di legge. La Corte precisa anche che, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che, pur essendo stata eseguita la notificazione del ricorso, non risultava il successivo deposito nei termini imposti dall'art. 369 c.p.c., sanzionato a pena di improcedibilità. La declaratoria di improcedibilità è stata posta logicamente prima di ogni esame dell'ammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore di ciascun controricorrente. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come previsto a pena di improcedibilità

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile prima del vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 e ricorrono i presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13

    L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito dell'atto nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito processuale essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità, che la Corte deve esaminare prima di qualsiasi profilo di ammissibilità.
  • La sanzione di improcedibilità per mancato deposito del ricorso è autonoma e preclusiva rispetto al vaglio del merito e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità nei casi previsti, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.