Cassazione Civile, Ordinanza n. 06313/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della corte d'appello di Bologna. Le controparti, una società e un istituto di credito, si sono costituite con separati controricorsi. Dalla decisione emerge però che, dopo la notificazione del ricorso avvenuta il 26 aprile 2022, i ricorrenti non hanno provveduto al successivo deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. I controricorsi non incidono sull'esito, perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini di legge. La Corte precisa anche che, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che, pur essendo stata eseguita la notificazione del ricorso, non risultava il successivo deposito nei termini imposti dall'art. 369 c.p.c., sanzionato a pena di improcedibilità. La declaratoria di improcedibilità è stata posta logicamente prima di ogni esame dell'ammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore di ciascun controricorrente. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come previsto a pena di improcedibilità
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile prima del vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 e ricorrono i presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002
La norma ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito dell'atto nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito processuale essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità, che la Corte deve esaminare prima di qualsiasi profilo di ammissibilità.
- La sanzione di improcedibilità per mancato deposito del ricorso è autonoma e preclusiva rispetto al vaglio del merito e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
- Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità nei casi previsti, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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