Cassazione Penale, Sentenza n. 3505/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grasso era stato condannato per il reato di riciclaggio per aver ricevuto su una carta ricaricabile la somma di euro 10.766, proveniente da accessi abusivi a sistemi informatici e frodi informatiche, e per aver poi prelevato e trasferito tali somme ostacolandone l'identificazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente l'esistenza di un procedimento pendente a suo carico in Germania (per truffa ai danni di Jakobs GmbH) e l'interrogatorio reso su rogatoria, che secondo lui proverebbero la sua partecipazione ai reati presupposti; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la protesta di innocenza non dovrebbe da sola precludere le attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la pendenza del procedimento tedesco e l'interrogatorio possano costituire prova della partecipazione ai delitti presupposti: per il reato di riciclaggio, come per la ricettazione, non è richiesta la prova positiva dell'estraneità dell'imputato ai reati presupposti, salvo che lo stesso imputato dichiari di averli commessi in modo credibile; nel caso di specie Grasso non aveva ammesso di aver commesso i reati presupposti e non era emersa prova del suo concorso. Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche perché motivato non soltanto con la protesta d'innocenza, ma anche con l'assenza di elementi positivi (assenza di risarcimento, mancata comprensione del disvalore del fatto) e con i precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata nelle sue lettere d), b) ed e) per inquadrare i motivi dedotti (mancata assunzione di prova decisiva; vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che la protesta d'innocenza non può da sola escludere le attenuanti, ma nel caso concreto il diniego è stato motivato anche da elementi negativi (precedenti, mancato risarcimento, assenza di segni di ravvedimento).
Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli elementi di valutazione delle circostanze; la Corte ha fatto riferimento a tali criteri nel valutare gli elementi negativi e l'assenza di elementi positivi ai fini delle attenuanti generiche.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese del procedimento per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a carico della cassa delle ammende.
principio giurisprudenziale sulla ricettazione/riciclaggio (richiami a precedenti di Cassazione)
Secondo la giurisprudenza richiamata, per configurare ricettazione o riciclaggio non è necessaria la prova positiva che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del suo concorso. Solo se l'imputato dichiara credibilmente di aver commesso il reato presupposto occorre dimostrarne l'estraneità.
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio (come per la ricettazione) l'accusa non è tenuta a provare positivamente che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto: è sufficiente che non emerga una prova che lo colleghi a tale reato, salvo che l'imputato stesso dichiari di averlo commesso in modo credibile.
- La mera pendenza di un procedimento penale all'estero e l'interrogatorio reso su rogatoria non costituiscono di per sé prova della commissione del reato: si tratta di elementi che segnalano l'esistenza di indagini, ma non sostituiscono la prova della responsabilità.
- La protesta di innocenza o il silenzio dell'imputato non possono essere utilizzati da soli quale motivo decisivo per negare le circostanze attenuanti generiche; tuttavia il giudice può negarle se ricorrono elementi negativi preponderanti (precedenti penali significativi, mancato risarcimento del danno, assenza di segni di ravvedimento o di comportamenti riparatori).
- La valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di riconoscimento delle attenuanti o della valutazione probatoria è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria, illogica o carente sotto il profilo motivazionale; una motivazione coerente che dia conto degli elementi rilevanti è insindacabile in sede di legittimità.
- Se l'imputato intende far valere come decisiva l'esistenza di procedimenti o prove estere a proprio favore, è necessario fornire elementi che rendano credibile il collegamento probatorio (atti processuali, decisioni, risultanze investigative) e non limitarsi ad allegare la mera pendenza del procedimento.
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