Cassazione Penale, Sentenza n. 38291/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione (art. 81 cod. pen., tramite incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) fra due distinti giudicati: i fatti di detenzione di armi commessi il 14/09/2020 (sentenza Corte d'appello Roma 26/01/2024, irrev. 11/06/2024) e i fatti di sequestro di persona e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi il 23/10/2019 (sentenza Corte d'appello Roma 23/01/2024, irrev. 14/01/2025). Il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che la condizione di tossicodipendenza e la presenza di armi in entrambi i fatti avrebbero dovuto far ritenere un disegno criminoso unitario; ha inoltre dedotto che l'arma utilizzata nel 2019 potesse essere una di quelle rinvenute nel 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente il rigetto dell'unificazione: i reati erano eterogenei, commessi a distanza temporale rilevante (oltre undici mesi) e con diverso modus operandi (uno in concorso), e non esisteva prova obiettiva dell'identità dell'arma usata nel 2019. La Corte ha inoltre affermato che le allegazioni generiche sulla tossicodipendenza non integravano elementi idonei a provare una preventiva unitaria programmazione dei reati, per cui il giudice non aveva l'obbligo di valorizzarle né di attivare poteri istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Regola l'incidente di esecuzione; lo stato di tossicodipendenza è un elemento che, se specificamente dimostrato e connesso ai reati, può giustificare il riconoscimento della continuazione, ma va valutato concretamente e non si accoglie se dedotto in modo generico.
Prevede la continuazione e l'unificazione delle pene quando i reati sono frutto di una medesima deliberazione di fondo; la sua applicazione richiede prova che i reati successivi fossero programmati all'atto del primo.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione d'ufficio delle sentenze; il giudice può valutare anche d'ufficio i provvedimenti rilevanti per l'istanza, ma non è tenuto a indagare su allegazioni generiche non supportate da elementi.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori in materia di incidente di esecuzione; non obbliga però il giudice ad avviare istruttoria quando la richiesta difensiva è generica o manifestamente infondata.
Norma la tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e dati identificativi.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; indici come omogeneità e contiguità spazio-temporale sono utili ma non determinanti.
- Un significativo intervallo temporale fra i reati (anche intorno a un anno) comporta una presunzione, salvo prova contraria, che non vi fosse un disegno criminoso unitario.
- La presenza di armi in reati diversi non basta di per sé a dimostrare la continuazione: è necessaria una connessione probatoria (es. identificazione dell'arma o altri elementi oggettivi che colleghino i fatti).
- Lo stato di tossicodipendenza può supportare la tesi della programmazione unitaria solo se documentato specificamente e dimostrato il nesso causale con i reati; allegazioni generiche non vincolano il giudice e non impongono l'attivazione di istruttoria.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità valutativa ampia: le sue valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo se mancano adeguata motivazione o sussistono vizi logici/travisamenti di fatto.
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