Cassazione Penale, Sentenza n. 32620/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Luppino era stato condannato per il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) per aver riferito a terzi che la De Felice avrebbe indicato D'Agostino Vito quale autore della denuncia che aveva dato avvio alle indagini per truffa presso la sede di Sapri del Centro di orientamento e formazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto plurimi motivi: prescrizione del reato, difetto di corrispondenza del fatto all'imputazione emersa nel dibattimento, mancata escussione di testimoni (D'Agostino Vito e Barletta Carla), insufficiente scrutinio dell'attendibilità della persona offesa, inesistenza della concreta lesività della frase e mancanza dell'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In via preliminare la Corte ha ritenuto che la frase contestata fosse priva di un concreto contenuto offensivo, elemento costitutivo della diffamazione: indicare qualcuno come autore di una denuncia non costituisce, di per sé, comportamento disdicevole ma, salvo prova di intenti calunniatori, può essere manifestazione lecita e anzi un esercizio di senso civico o l'adempimento di un obbligo di legge (richiamando l'art. 331 cod. proc. pen.). I restanti motivi sono stati assorbiti in ragione della decisione sul punto principale.
Norme richiamate
Norma del reato di diffamazione: la Corte ha ritenuto che mancasse l'elemento materiale 'concreto contenuto offensivo' richiesto per la configurazione del reato nel caso concreto, quindi il fatto non sussiste.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la presentazione di una denuncia, se non sorretta da intento calunniatorio, è atto lecito e talvolta dovuto (adempimento di specifico obbligo di legge), perciò non necessariamente lesivo della reputazione.
Norma richiamata nei motivi del ricorso (tra le norme invocate circa la legge penale); non è stata necessaria per la motivazione decisiva della Corte, che si è pronunciata sul non luogo del fatto per mancanza dell'elemento offensivo.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione a vizi di motivazione; concerne statuizioni della sentenza e impugnazioni, ma i profili sono stati assorbiti dalla decisione sulla natura non offensiva del fatto.
Norma processuale invocata dal ricorrente (profili di motivazione); la Corte non ha affrontato autonomamente questi rilievi dopo aver escluso la sussistenza del reato.
Richiamata nei mezzi di impugnazione; attiene alla riunione di impugnazioni e profili procedurali, non decisiva nella motivazione della Cassazione qui.
Norma sulla motivazione della sentenza; invocata dal ricorrente per contestare la motivazione dei giudici di merito ma assorbita dalla statuizione di non sussistenza del fatto.
Invocata in relazione all'istruttoria dibattimentale e all'escussione di testi; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire dopo aver escluso l'offensività della condotta.
Riferimento procedurale relativo alla modalità di assunzione della prova; non determinante nella decisione finale.
Norma relativa alle sentenze di proscioglimento/assoluzione; i motivi che invocavano errori nella valutazione probatoria sono stati assorbiti dall'accertamento della mancata offensività.
art. 129 cod. proc. pen. (ripetuto nei motivi)
Ulteriore richiamo alla necessità di motivazione; la Cassazione ha però proceduto di ufficio alla valutazione della materialità e della offensività della condotta.
Richiamato nei motivi relativi all'elemento psicologico (colpevolezza); la Corte ha risolto la causa sul piano della offensività delle frasi, rendendo superflua un'ulteriore disamina dell'elemento soggettivo.
Invocato in relazione alla responsabilità e agli elementi soggettivi del reato; non è stato necessario un esame esteso dopo la esclusione della sussistenza dell'offesa.
Massime di principio
- La semplice indicazione di una persona quale autore di una denuncia non costituisce automaticamente diffamazione: occorre verificare la "concreta lesività" delle espressioni e la presenza di un intento calunniatorio.
- La presentazione di una denuncia può essere un atto lecito e talvolta un obbligo (cfr. art. 331 cod. proc. pen.): senza prova dell'intento di danneggiare, l'atto non è di per sé disdicevole.
- Il giudice di legittimità può e deve valutare, anche in sede di cassazione, la sussistenza materiale della condotta e la portata offensiva delle frasi contestate quando tali questioni sono decisive per l'esito del processo.
- Quando manca uno degli elementi costitutivi del reato (es. la offensività o l'elemento soggettivo), i rilievi relativi a istruttoria, escussione di testimoni o prescrizione possono risultare assorbiti.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di intento calunniatorio e la lecita natura dell'atto (segnalazione/denuncia), mentre la parte lesa deve provare la concreta lesività e la colpevolezza.
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