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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4536/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Murano impugnava il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere (ordinanza emessa il 30/04/2019) o, in subordine, la revoca per cessazione delle esigenze cautelari. Contestava che la successiva ordinanza cautelare (26/06/2019) avesse illegittimamente 'spezzettato' la condotta di un reato permanente (associazione mafiosa, art. 416-bis), chiedendo l'applicazione della retrodatazione del termine di durata massima prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., deducendo inoltre illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per possibile violazione del ne bis in idem e censurando la motivazione sulle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la detenzione precedente avrebbe dovuto incidere sul giudizio cautelare successivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che non ricorrono i presupposti per la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p.: la partecipazione contestata nella seconda ordinanza (2011-2016) non era desumibile dagli atti anteriori all'emissione della prima ordinanza (12/10/2013, eseguita 16/01/2014), mancando elementi concreti che attestassero la prosecuzione o cessazione della condotta alla data della prima misura. La questione costituzionale su art. 649 c.p.p. è stata ritenuta generica e comunque già affrontata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 53/2018) che ha ritenuto legittima la possibilità di contestare reati permanenti anche con contestazioni successive se emergono elementi successivi. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che sussistesse pericolo di reiterazione desumibile dalla lunga e radicata appartenenza al sodalizio e dall'assunzione di ruoli di rilievo. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La retrodatazione della decorrenza massima della custodia cautelare opera solo se la seconda contestazione riguarda fatti la cui consumazione è desumibile come anteriorità rispetto alla prima ordinanza; non si applica se gli elementi probatori della prosecuzione emergono successivamente.

  • art. 649, cod. proc. pen.

    Consente la formulazione dell'imputazione anche per reati permanenti; la Corte costituzionale ha già ritenuto compatibile con la Costituzione la possibilità di contestare in momenti diversi la protrazione di una condotta permanente quando gli elementi emergono gradualmente.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (associazione mafiosa). Nel caso di reati di natura permanente la determinazione dell'epoca di consumazione può dipendere dagli elementi probatori acquisiti e dalla formulazione dell'imputazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di persistenza del vincolo associativo in presenza di una precedente ordinanza cautelare; tuttavia la presunzione può essere superata solo con elementi concreti e dimostrativi contrari.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); il giudice deve motivare la sussistenza di esigenze attuali e concrete.

  • art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura procedurale sul rito e sulle modalità di contestazione; utilizzata per contestare profili di legittimità della misura cautelare.

  • art. 669, cod. proc. pen.

    Dispositivo che tutela il divieto di doppio giudizio per la stessa condotta accertata con sentenza irrevocabile; applicabile per delimitare la porzione di reato coperta dal giudicato.

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Strumento esecutivo che consente, su istanza, di applicare la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili ai fini dell'esecuzione della pena, temperando il rischio di eccessiva frammentazione sanzionatoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 53/2018

    Ha confermato la legittimità costituzionale dell'orientamento giurisprudenziale che permette al PM di procedere per reati permanenti anche in più atti processuali se le prove emergono gradualmente, e chiarito i limiti del divieto di secondo giudizio rispetto al giudicato.

Massime di principio

  • Nei reati permanenti (es. associazione mafiosa) è ammissibile che il pubblico ministero formuli contestazioni in tempi diversi se le prove emergono progressivamente; ciò non implica automaticamente violazione del ne bis in idem.
  • La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che la porzione di condotta addebitata con la seconda ordinanza sia effettivamente desumibile, sulla base di atti esistenti, come antecedente alla prima ordinanza; un semplice frazionamento formale dell'imputazione non basta.
  • La presunzione di persistenza dell'appartenenza al sodalizio derivante da una precedente custodia (art. 275, comma 3) è relativa: deve essere corroborata da elementi concreti per giustificare la conferma o il rinnovo di misure cautelari.
  • Le questioni di costituzionalità riguardanti la possibilità di contestare reati permanenti in momenti diversi sono in larga parte orientate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 53/2018) che ammette tale modalità entro i limiti del divieto di riesame per la porzione già irrevocabilmente accertata.
  • Per contrastare efficacemente la strategia di "spezzettamento" della contestazione, la difesa deve documentare in modo autosufficiente e specifico (atti, prove, cronologia delle acquisizioni) che la prosecuzione della condotta non sussisteva o che gli elementi indicati erano già noti al momento della prima misura.
  • In caso di più sentenze o provvedimenti irrevocabili, il rimedio pratico per evitare una duplicazione sanzionatoria è l'istanza ex art. 671 c.p.p. per l'applicazione della continuazione in sede esecutiva.

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