Cassazione Penale, Sentenza n. 5854/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone che aveva disposto la revoca, ai sensi degli artt. 656, comma 10 cod. proc. pen. e 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, della misura alternativa degli arresti domiciliari esecutivi concessi a Giovanni Mollicone. Il ricorrente, tramite difensori, denunciava: (i) violazione di norme processuali e costituzionali (artt. 677 e ss. cod. proc. pen., artt. 24 e 111 Cost.) perché la revoca sarebbe competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza; (ii) violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47-ter ord. pen. e 111 Cost. per mancata e adeguata valutazione della presunta gravità delle condotte poste in essere durante il regime degli arresti domiciliari (inclusa una minaccia con arma). Chiedeva l'annullamento del provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza fosse un provvedimento cautelare/interinale adottato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non soggetto ad autonoma impugnazione. È stato richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di sospensioni cautelative degli "arresti domiciliari esecutivi", l'intervento del Magistrato è di natura cautelare e interinale e non pregiudica la decisione di merito che dovrà adottare il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter. La Corte ha inoltre richiamato che il Magistrato aveva documentato numerose violazioni e una minaccia a mano armata, circostanze che giustificano l'intervento cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, Codice di Procedura Penale
«Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza»
La disposizione disciplina la procedura per i condannati già sottoposti ad arresti domiciliari divenuti esecutivi: il P.M. sospende l'esecuzione e invia gli atti al Tribunale di sorveglianza, mentre il Magistrato di sorveglianza compie gli adempimenti previsti. In base alla giurisprudenza, il Magistrato può adottare provvedimenti cautelari/interinali (anche di revoca temporanea) nell'attesa della decisione del Tribunale, ma tali provvedimenti non sono autonomamente impugnabili.
art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Regola la competenza del Tribunale di sorveglianza a decidere sulle istanze di misure alternative dopo la trasmissione degli atti; la decisione del Tribunale è di merito sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa, anche alla luce delle osservazioni del Magistrato di sorveglianza.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Prevede le incompatibilità e le norme sull'esecuzione delle misure alternative; il Magistrato di sorveglianza svolge accertamenti sulle condizioni di compatibilità della detenzione domiciliare e può intervenire in presenza di gravi trasgressioni comportamentali.
artt. 677 e ss. Codice di Procedura Penale
Norme relative all'impugnazione dei provvedimenti cautelari e all'iter procedurale; il ricorso ha invocato tali norme per sostenere la presunta impugnabilità dell'atto, ma la Corte ha ritenuto l'atto non impugnabile autonomamente.
art. 125 Codice di Procedura Penale
Norma in tema di giurisdizione e competenze; è stata richiamata nella censura sul mancato rispetto della competenza del Tribunale di sorveglianza nella revoca della misura, censura che la Corte ha ritenuto infondata alla luce della natura cautelare dell'atto del Magistrato.
artt. 24 e 111 Costituzione
Richiamate dal ricorrente in termini di violazione dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la natura interinale del provvedimento e la possibilità di decisione di merito del Tribunale preservino tali garanzie.
art. 616 Codice di Procedura Penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio fissando l'importo in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il Magistrato di sorveglianza può adottare provvedimenti cautelari/interinali (anche di revoca temporanea degli arresti domiciliari esecutivi) ai sensi dell'art. 656, comma 10 c.p.p., quando emergono sopravvenienze comportamentali gravi che incidono sul giudizio prognostico favorevole originario.
- Tali provvedimenti del Magistrato hanno natura cautelare e interinale e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono autonomamente impugnabili: la valutazione di merito spetta al Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere ai sensi dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario.
- Il Tribunale di sorveglianza, nella decisione di merito, deve motivare adeguatamente il significato concreto delle condotte contestate (anche se avvenute in fase cautelare), valutandole sia di per sé sia rispetto alla complessiva condotta del condannato e alla sussistenza attuale dei requisiti per la misura alternativa.
- In mancanza di elementi che escludano la colpa dell'istante nell'inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Chi intende contestare la revoca o la mancata concessione di una misura alternativa deve proporre le impugnazioni o le istanze davanti all'organo competente (Tribunale di sorveglianza) e non basarsi su una presunta impugnabilità autonoma dei provvedimenti cautelari del Magistrato.
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