Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La lite riguarda due procedimenti di regolamento di competenza aventi ad oggetto il medesimo provvedimento del Tribunale di Milano. Dal testo emerge che il ricorrente aveva notificato a mezzo PEC un ricorso per regolamento di competenza il 14 giugno 2021, ma il ricorso non risultava tempestivamente iscritto a ruolo e depositato nei termini prescritti. Successivamente il medesimo atto, con la stessa relata di notifica e il medesimo contenuto, è stato depositato di nuovo, con apertura di un secondo procedimento e nuova iscrizione a ruolo. La controparte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, contestando sia la tardività del deposito sia, in subordine, la correttezza stessa dell’impugnazione. Il ricorrente, secondo il testo, non ha rispettato il termine per il deposito del ricorso, e ciò ha determinato la trattazione congiunta dei due fascicoli e la verifica dell’improcedibilità.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti, rilevando che non si trattava di due ricorsi distinti ma del medesimo ricorso depositato due volte e iscritto a ruolo due volte. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, per tardivo deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
I procedimenti relativi all’impugnazione del medesimo provvedimento devono essere riuniti e trattati unitariamente.
Il tardivo deposito del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione.
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
Nel giudizio di regolamento di competenza, essendo controversa solo una questione processuale e non l’intera lite, il valore della causa va considerato indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per determinare la misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando contro il medesimo provvedimento siano iscritti due procedimenti relativi al medesimo ricorso, il giudice deve riunirli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e trattarli unitariamente.
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, a prescindere da ulteriori questioni di merito o di ammissibilità.
- Se il giudizio ha ad oggetto soltanto una questione di competenza o di sospensione, il valore della controversia è normalmente indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
- La soccombenza nel giudizio di regolamento di competenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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