Cassazione Penale, Sentenza n. 6275/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per omicidio stradale (art.589bis c.p.) in relazione a condotta di guida spericolata: eccesso di velocità, "gioco" con passeggeri sul sedile posteriore che avrebbe alterato il baricentro, cattivo stato di manutenzione del veicolo (pneumatici usurati) e tasso alcolemico accertato (0,58 g/l). In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt.40, 43, 589bis c.p.) e vizio di motivazione, lamentando che la Corte non avrebbe individuato la regola di condotta violata e il nesso causale con l'evento, sostenendo che l'instabilità fu esclusiva responsabilità dei tre passeggeri; inoltre era stato dedotto in appello che l'ente proprietario della strada avesse concorso per omissione di barriere protettive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: i giudici di merito avevano infatti fondato la condanna su plurimi profili autonomi di colpa (violazione art.141 C.d.S. per velocità non commisurata a condizioni di strada e visibilità notturna; cattivo stato di manutenzione del veicolo ai sensi dell'art.79 C.d.S.; posizione dei passeggeri che ha compromesso stabilità), mentre il ricorso ha contestato essenzialmente una sola delle rationes decidendi senza confrontare l'intero complesso motivazionale. Di conseguenza è rimasta confermata, nei suoi effetti pratici, la condanna di merito (pena, benefici concessi e obblighi di risarcimento in separato giudizio). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile.
Norme richiamate
art.589bis c.p. (omicidio stradale)
citato più volte, compreso "comma settimo" in relazione alla concessione di circostanze attenuanti
La norma è stata applicata per la configurazione del reato di omicidio stradale; i giudici hanno preso in considerazione fattori attenuanti (anche per inefficienze della strada/dispositivi di ritenuta) ma hanno ritenuto sussistenti plurimi profili di colpa a carico del conducente.
art.141 C.d.S. (regolazione della velocità)
commi 1-3 richiamati integralmente nella motivazione
I giudici hanno ritenuto che il conducente non avesse regolato la velocità in relazione a caratteristiche del veicolo, condizioni della strada e visibilità notturna, costituendo fattore causale autonomo del sinistro.
art.79 C.d.S. (efficienza del veicolo)
richiamato come fonte di obblighi per proprietario e conducente; richiamato anche il regolamento tecnico sui pneumatici
Lo stato di cattiva manutenzione del veicolo (pneumatici anteriori quasi privi di battistrada, invecchiati) è stato valutato come profilo di colpa distinto e rilevante ai fini della responsabilità.
art.169 C.d.S. (collocazione dei passeggeri)
menzionato nei termini della decisione
La posizione dei passeggeri sul sedile posteriore è stata ritenuta idonea a compromettere la stabilità del veicolo e costituisce ulteriore profilo di colpa a carico del conducente per come ha gestito il trasporto delle persone.
artt.40 e 43 c.p. (nesso causale e rapporto di causalità)
invocati nel ricorso per censurare la motivazione sul nesso causale
I giudici di legittimità richiamano l'obbligo di specificità del ricorso nel contestare le valutazioni sul nesso causale; tuttavia ritengono che il rapporto di causalità sussista anche alla luce dei molteplici profili di colpa accertati.
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) artt. 14, 140, 146
richiamati nella ricostruzione delle violazioni di norme di circolazione
Richiamate come quadro normativo secondario relativo a segnali, limiti, obblighi e manutenzione della strada; la Corte ha ritenuto che l'ente proprietario non avesse obbligo di misure protettive più rigide in relazione all'epoca di realizzazione della strada, sì alla sola responsabilità di verifica dell'efficienza dei dispositivi di ritenuta.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (condanne confermate in primo e secondo grado) la Corte di cassazione valuta congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado, che si integrano reciprocamente.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è ammessa la critica limitata ad una sola delle diverse e autonome rationes decidendi che fondano la condanna; l'assenza di confronto con l'intero percorso motivazionale determina l'inammissibilità.
- Quando i giudici di merito individuano più profili autonomi di colpa (es. velocità non adeguata, cattiva manutenzione del veicolo, disposizione dei passeggeri), è sufficiente che anche uno solo di essi risulti causalmente efficace per sostenere la responsabilità penale se il ricorso non li confuta tutti compiutamente.
- Fattori come stato di manutenzione dei pneumatici e distribuzione del carico umano sul veicolo possono costituire distinti profili di colpa ai sensi del Codice della Strada e concorrere alla responsabilità per omicidio stradale.
- La mera esistenza di carenze nella protezione della sede stradale non esclude automaticamente il nesso causale: l'omissione dell'ente proprietario può concorrere ad attenuare o concorrere nella responsabilità solo se provata come causa esclusiva o determinante dell'evento.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso includono la condanna alle spese e, se non dolosa, il pagamento alla Cassa delle ammende nella misura ritenuta equa.
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