Cassazione Penale, Ordinanza n. 35013/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento minorile l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del reato di concorso in truffa ai danni di una persona offesa, con consumazione indicata al 6 febbraio 2021; la Corte di appello di Salerno, Sezione Minorenni, aveva confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 22 febbraio 2024. Con ricorso per cassazione, proposto dal difensore, veniva dedotto un solo motivo di ricorso, qualificato come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ordine sia all'affermazione di responsabilità sia al trattamento sanzionatorio. La censura, tuttavia, non specificava gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'asserito vizio, limitandosi a contestazioni generiche e indeterminate rispetto a una motivazione ritenuta dalla Corte logicamente corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo unico era generico e indeterminato, perché privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava in modo puntuale gli specifici rilievi critici, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare le doglianze e di esercitare il controllo richiesto. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione all'imputazione per concorso in truffa
richiamato come norma incriminatrice della truffa contestata
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, puntuali e autosufficienti: non è sufficiente una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata se non vengono indicati gli elementi concreti che sorreggono la censura.
- Il vizio di motivazione dedotto ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può tradursi in una contestazione meramente assertiva o indeterminata della decisione di merito; occorre confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
- La mancata osservanza del requisito di specificità dei motivi previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza di merito presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua precise carenze argomentative o errori decisivi, il controllo di legittimità non può essere attivato in modo utile.
Come è indicizzato
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