Cassazione Penale, Sentenza n. 22217/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, con istanza depositata il 25 gennaio 2021, la rideterminazione della pena in esecuzione sulla base della pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. n.185/2015) dell'obbligatoria applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 5, c.p. La questione era però già stata sollevata e decisa nel giudizio di cognizione (con sentenza del 30.10.2018 divenuta irrevocabile l'11.9.2019), dove i giudici del merito avevano applicato la recidiva non per automatismo legale ma sulla base di una motivazione specifica relativa alla capacità a delinquere dell'imputato. In cassazione il motivo denunciava la mancata motivazione e la violazione dell'art. 99 c.p., ritenendo che il giudice dell'esecuzione dovesse comunque rivedere la recidiva alla luce dell'incostituzionalità.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la pronuncia di incostituzionalità fosse intervenuta nel corso del giudizio di cognizione e che la questione sulla recidiva fosse già stata esaminata e decisa dal giudice della cognizione, perciò non proponibile in sede esecutiva. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (con riferimento alla Corte Cost., sent. n.186/2000). Sentenza resa il 10 gennaio 2022.
Norme richiamate
L'art. 99, comma 5, era oggetto della pronuncia di incostituzionalità; tuttavia la Corte ha rilevato che nei fatti i giudici del merito avevano applicato la recidiva non in forza di un automatismo della norma ma in ragione di una specifica valutazione motivata della capacità a delinquere, rendendo irrilevante per l'esecuzione la dichiarata incostituzionalità dell'automatismo
Corte Costituzionale
Pronuncia di incostituzionalità dell'obbligatoria applicazione della recidiva; la Corte di cassazione ha precisato che, poiché tale pronuncia era intervenuta in sede di cognizione e la questione era stata esaminata e motivata dai giudici del merito, essa non giustifica una nuova valutazione in sede esecutiva
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre il pagamento a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Una pronuncia di incostituzionalità che interviene durante il giudizio di cognizione e la cui questione è stata espressamente affrontata e motivata dal giudice del merito non costituisce di per sé motivo nuovo riapribile in sede esecutiva.
- Il giudice dell'esecuzione può rivedere la pena per sopravvenuta incostituzionalità della norma solo se la decisione è sopravvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza o se la questione non era già stata esaminata nel merito.
- Quando i giudici del merito applicano una circostanza aggravante/non automatica (es. recidiva) sulla base di una motivazione specifica circa la pericolosità o capacità a delinquere, tale motivazione conserva efficacia anche se la norma che prevedeva l'automatismo viene dichiarata incostituzionale.
- Le domande in sede esecutiva che ripropongono questioni già decise nella fase di cognizione sono inammissibili; il ricorrente rischia condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale, il versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono elementi a giustificare la colpa.
- Prima di proporre istanze in esecuzione per adeguamento alla normativa o a pronunce costituzionali, è essenziale verificare se la questione è stata già dedotta e decisa nel processo di cognizione e se la decisione è divenuta irrevocabile.
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