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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40834/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p., per notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata 27 giorni prima dell'udienza anziché nel termine minimo di 40 giorni; (2) omissione della Corte di appello nel pronunciare sulla eccezione di nullità della citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire, tempestivamente sollevata in sede di appello ai sensi dell'art. 23 del d.l. 137/2020 conv. con L. 176/2020; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancata verifica dell'attendibilità della teste Vecchio e per omessa valutazione di documenti di difesa (certificati di residenza, documenti d'identità, sentenza di assoluzione n. 483/2022 del Tribunale di Cosenza); (4) omissione di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con motivazione insufficiente circa il diniego nonostante la lieve entità della condotta e la richiesta difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. I primi due motivi (termine dei 40 giorni e mancata pronuncia sulla nullità) sono stati respinti come manifestamente infondati perché la disciplina che fissa il termine di 40 giorni si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024 e l'appello era stato depositato l'11/05/2023; inoltre il giudice non è tenuto a motivare su una eccezione inesistente. Il motivo relativo alla valutazione delle prove (contestazione della attendibilità della teste e documenti difensivi) è stato dichiarato inammissibile perché si tratta di censure in fatto e di un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato in doppia conforme. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha adottato un criterio errato e non ha svolto la richiesta valutazione complessiva degli indicatori di cui all'art. 133 c.p.; perciò la sentenza è annullata limitatamente alla questione della particolare tenuità e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di evasione (allontanamento dagli arresti domiciliari); usata per inquadrare il reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    Disciplinava il termine di comparizione (40 giorni) nei giudizi di appello. La Corte di Cassazione interpreta la sua applicazione in senso temporale: la novella è applicabile solo agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024, perciò non operava sull'appello depositato l'11/05/2023.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata dal ricorrente per la tempestiva eccezione di nullità legata ai termini a comparire; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché l'eccezione stessa è infondata alla luce della disciplina temporale applicabile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che limita le censure di travisamento della prova in cassazione: il vizio è deducibile solo se si dimostra che il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso sulla valutazione probatoria nella doppia conforme.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che la sua applicazione al reato di evasione è possibile ma richiede una valutazione complessiva e motivata degli indicatori della fattispecie (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno/pericolo, eventuale abitualità). La mancanza di tale valutazione ha determinato l'annullamento limitato.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri da considerare per valutare la particolare tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno/pericolo, abitualità). La Corte ha richiamato l'obbligo di considerare congiuntamente questi elementi nella valutazione ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • La disciplina che introduce termini processuali nuovi (es. il termine di 40 giorni per la comparizione) si applica solo a impugnazioni presentate dopo la data di entrata in vigore indicata dalla giurisprudenza di legittimità; verificare sempre la decorrenza temporale prima di dedurre nullità per termine.
  • Se un'eccezione processuale è infondata, il giudice non è obbligato a sviluppare una motivazione specifica sulla questione; il difetto di motivazione in cassazione non è deducibile se la questione è priva di fondamento.
  • Le censure concernenti la valutazione in fatto delle prove (attendibilità dei testimoni, valutazione documentale) sono in linea di massima inammissibili in cassazione se mirano a un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato in doppia conforme, salvo che il ricorrente non dimostri che il giudice di secondo grado abbia introdotto un elemento probatorio inesistente nella motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indicatori previsti dall'art. 133 c.p.; l'assenza di una motivazione adeguata su tali aspetti legittima l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Non è corretta l'assunzione per cui la mera mancanza di prove sulla durata o sulle ragioni dell'allontanamento debba automaticamente precludere il riconoscimento della tenuità: il giudice deve motivare considerando tutti gli elementi e non trarre conclusioni sfavorevoli in assenza di una valutazione complessiva.

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