Cassazione Penale, Sentenza n. 40834/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p., per notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata 27 giorni prima dell'udienza anziché nel termine minimo di 40 giorni; (2) omissione della Corte di appello nel pronunciare sulla eccezione di nullità della citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire, tempestivamente sollevata in sede di appello ai sensi dell'art. 23 del d.l. 137/2020 conv. con L. 176/2020; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancata verifica dell'attendibilità della teste Vecchio e per omessa valutazione di documenti di difesa (certificati di residenza, documenti d'identità, sentenza di assoluzione n. 483/2022 del Tribunale di Cosenza); (4) omissione di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con motivazione insufficiente circa il diniego nonostante la lieve entità della condotta e la richiesta difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. I primi due motivi (termine dei 40 giorni e mancata pronuncia sulla nullità) sono stati respinti come manifestamente infondati perché la disciplina che fissa il termine di 40 giorni si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024 e l'appello era stato depositato l'11/05/2023; inoltre il giudice non è tenuto a motivare su una eccezione inesistente. Il motivo relativo alla valutazione delle prove (contestazione della attendibilità della teste e documenti difensivi) è stato dichiarato inammissibile perché si tratta di censure in fatto e di un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato in doppia conforme. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha adottato un criterio errato e non ha svolto la richiesta valutazione complessiva degli indicatori di cui all'art. 133 c.p.; perciò la sentenza è annullata limitatamente alla questione della particolare tenuità e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma che definisce il delitto di evasione (allontanamento dagli arresti domiciliari); usata per inquadrare il reato per cui l'imputato è stato condannato.
art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.
Disciplinava il termine di comparizione (40 giorni) nei giudizi di appello. La Corte di Cassazione interpreta la sua applicazione in senso temporale: la novella è applicabile solo agli atti di impugnazione proposti dal 10/07/2024, perciò non operava sull'appello depositato l'11/05/2023.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata dal ricorrente per la tempestiva eccezione di nullità legata ai termini a comparire; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché l'eccezione stessa è infondata alla luce della disciplina temporale applicabile.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che limita le censure di travisamento della prova in cassazione: il vizio è deducibile solo se si dimostra che il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso sulla valutazione probatoria nella doppia conforme.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ricordato che la sua applicazione al reato di evasione è possibile ma richiede una valutazione complessiva e motivata degli indicatori della fattispecie (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno/pericolo, eventuale abitualità). La mancanza di tale valutazione ha determinato l'annullamento limitato.
Stabilisce i criteri da considerare per valutare la particolare tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno/pericolo, abitualità). La Corte ha richiamato l'obbligo di considerare congiuntamente questi elementi nella valutazione ex art. 131-bis.
Massime di principio
- La disciplina che introduce termini processuali nuovi (es. il termine di 40 giorni per la comparizione) si applica solo a impugnazioni presentate dopo la data di entrata in vigore indicata dalla giurisprudenza di legittimità; verificare sempre la decorrenza temporale prima di dedurre nullità per termine.
- Se un'eccezione processuale è infondata, il giudice non è obbligato a sviluppare una motivazione specifica sulla questione; il difetto di motivazione in cassazione non è deducibile se la questione è priva di fondamento.
- Le censure concernenti la valutazione in fatto delle prove (attendibilità dei testimoni, valutazione documentale) sono in linea di massima inammissibili in cassazione se mirano a un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato in doppia conforme, salvo che il ricorrente non dimostri che il giudice di secondo grado abbia introdotto un elemento probatorio inesistente nella motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indicatori previsti dall'art. 133 c.p.; l'assenza di una motivazione adeguata su tali aspetti legittima l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
- Non è corretta l'assunzione per cui la mera mancanza di prove sulla durata o sulle ragioni dell'allontanamento debba automaticamente precludere il riconoscimento della tenuità: il giudice deve motivare considerando tutti gli elementi e non trarre conclusioni sfavorevoli in assenza di una valutazione complessiva.
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