Cassazione Civile, Ordinanza n. 13632/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del diniego di aggiornamento catastale relativo a un immobile sito nel Comune di Ladispoli, per il quale l’ente proprietario aveva presentato una dichiarazione DOCFA con proposta di rendita catastale pari a zero. La Corte di giustizia tributaria di II grado aveva accolto l’appello dell’ente, ritenendo legittimo il rifiuto dell’Ufficio solo come eventuale anomalia emendabile e affermando che, per i luoghi di culto, il sistema normativo escluderebbe l’attribuzione di rendita catastale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994, perché la denuncia sarebbe stata incompleta o non conforme al modello legale in quanto indicante rendita zero; (2) violazione dell’art. 10 del R.D.L. n. 652/1939 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 28/1998, perché i luoghi di culto non rientrerebbero tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita e la sentenza di merito avrebbe erroneamente escluso la necessità di una rendita positiva. L’ente religioso resiste con controricorso, sostenendo che la rendita catastale non potrebbe essere attribuita a un immobile non produttivo di reddito se non locato, e che le fonti regolamentari non potrebbero derogare alla disciplina primaria e avrebbero determinato un trattamento discriminatorio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso originario proposto dall’ente religioso contro il diniego di aggiornamento catastale. La Corte afferma che, in caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali e la proposta di categoria e rendita non può essere pari a zero; tali immobili non rientrano tra quelli iscrivibili senza attribuzione di rendita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 28/1998. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate per la peculiarità e la relativa novità della questione.
Norme richiamate
La dichiarazione DOCFA deve contenere gli elementi richiesti dal modello legale, tra cui la categoria e la rendita catastale; per gli immobili di culto oggetto di dichiarazione o variazione la proposta non può essere pari a zero.
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
La rendita catastale degli immobili destinati a specifiche esigenze speciali è determinata con stima diretta; la norma viene richiamata per affermare che gli immobili di culto, se dichiarati, devono essere comunque censiti con attribuzione di rendita.
art. 3, comma 2, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
L’elenco degli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita è tassativo e non comprende i fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto.
art. 6, comma 3, lett. c), R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
I fabbricati destinati all’esercizio dei culti non sono soggetti a dichiarazione in catasto, ma ciò non esclude che, se il proprietario procede alla dichiarazione o a una variazione, l’immobile debba essere censito con rendita.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
I fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto non si classificano per classi, ma ciò non impedisce la successiva attribuzione di una rendita con stima diretta quando l’immobile sia dichiarato.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per le unità immobiliari di categoria speciale o particolare la rendita si accerta comunque con stima diretta, anche se non si determinano tariffe.
art. 36, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Ai fini dei redditi fondiari è sufficiente la suscettibilità del bene a produrre reddito, non la sua effettiva produttività attuale.
art. 36, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto non si considerano produttive di reddito, salvo locazione; la Corte precisa però che tale esenzione fiscale non esclude la rendita catastale.
art. 25, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi fondiari riguardano i fabbricati iscritti o da iscrivere nel catasto con attribuzione di rendita, confermando la distinzione tra rendita catastale e imposizione.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel sistema catastale la rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale, distinta dal presupposto impositivo: l’attribuzione di una rendita non fa venir meno l’esenzione fiscale eventualmente spettante per la specifica destinazione dell’immobile.
- Quando il proprietario presenti una dichiarazione o variazione catastale per un immobile adibito al culto pubblico, l’unità deve essere censita secondo le regole generali e la proposta di rendita deve essere determinata con valore diverso da zero, poiché tali immobili non rientrano tra quelli iscrivibili senza rendita.
- L’elenco degli immobili che possono essere iscritti in catasto senza attribuzione di rendita è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica in favore di ulteriori categorie non espressamente previste.
- Le circolari amministrative che forniscono istruzioni operative non possono prevalere sulla disciplina normativa primaria e regolamentare; esse servono a disciplinare il quomodo della determinazione della rendita, non l’an della sua attribuzione.
- L’esenzione fiscale per gli edifici destinati al culto deriva dalla loro destinazione oggettiva e non dalla mancanza di rendita catastale; pertanto, la presenza di una rendita non costituisce di per sé indice di imponibilità tributaria.
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