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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27613/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contraente)

La controversia

La compagnia aveva rilasciato il 12 novembre 2007 una polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia, a garanzia della restituzione di un’anticipazione in conto capitale concessa per investimenti agricoli. La polizza prevedeva una validità iniziale di dodici mesi, rinnovi automatici semestrali fino allo svincolo e una durata complessiva massima di trentasei mesi, con scadenza indicata dalla ricorrente al 12 novembre 2010. Dopo la determinazione regionale del 7 dicembre 2009 che disponeva il recupero dell’anticipazione, una nota del 7 aprile 2010, indirizzata all’Ufficio del contenzioso e trasmessa per conoscenza anche alla debitrice e alla garante, dava atto dell’assenza di versamenti e invitava l’ufficio ad attivare il recupero coattivo. In seguito, il 3 giugno 2017 la Regione emetteva un’ingiunzione e, il 19 settembre 2017, la compagnia pagava la somma garantita. La compagnia otteneva quindi dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 10567/2018 per euro 83.962,34, oltre interessi e spese, a titolo di rivalsa. Il Tribunale, con sentenza n. 11842/2022, rigettava l’opposizione, qualificando la garanzia come autonoma; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3151/2024, rigettava l’appello. Con unico motivo, la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 3, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e la violazione degli artt. 1375, 1710 e 1460 c.c. Contestava che la nota del 7 aprile 2010 costituisse una richiesta di pagamento alla garante, osservando che era diretta all’Ufficio del contenzioso e che la trasmissione alla compagnia era soltanto per conoscenza; sosteneva che l’effettiva escussione fosse intervenuta soltanto con l’ingiunzione del 2017, quando la polizza era ormai scaduta. Lamentava inoltre che la Corte d’appello non avesse spiegato se la qualificazione della nota come escussione dipendesse dal contenuto o dalla comunicazione alla garante, né perché un invito a un ufficio regionale equivalesse a una richiesta di pagamento alla compagnia. Deduceva infine che la garante, in ragione del rapporto di mandato con l’ordinante, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento tardivo e che, avendo pagato senza opporre la scadenza, avrebbe perso il diritto di rivalsa.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità della resistente: il ricorso riportava la nota e il motivo d’appello, indicava gli atti rilevanti e individuava la statuizione censurata; inoltre, non chiedeva una nuova valutazione delle prove, ma denunciava l’assenza di una motivazione comprensibile. Ha accolto il motivo quanto alla nullità per motivazione apparente, assorbendo la censura relativa alla violazione degli artt. 1375, 1710 e 1460 c.c. La tempestività dell’escussione era decisiva, ma la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente la nota del 7 aprile 2010 perché inviata anche alla garante e perché non erano necessarie formule sacramentali, senza chiarire come il contenuto dell’atto, rivolto all’Ufficio del contenzioso per attivare il recupero coattivo, esprimesse la volontà della Regione di ottenere il pagamento dalla compagnia. La Cassazione ha precisato che l’assenza di formule sacramentali riguarda la forma, non il contenuto o il destinatario della richiesta, e che la comunicazione dell’atto alla garante non chiarisce da sola quale fosse il suo contenuto. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è meramente apparente, e la sentenza nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le argomentazioni, pur formalmente presenti, non rendono percepibile il percorso logico che ha condotto alla decisione e non consentono di ricostruirlo senza congetture.

  • art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso trascrive il contenuto della nota del 7 aprile 2010 e il motivo d’appello relativo alla tardività dell’escussione, indicando gli atti dei gradi di merito nei quali sono reperibili, e individua con precisione la statuizione censurata, così soddisfacendo i requisiti dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza richiamati dalla norma quando riporta gli atti rilevanti, ne indica la collocazione processuale e individua con precisione la statuizione impugnata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Non è pertinente il richiamo all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il motivo non contesta la soluzione di una questione di diritto, ma denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente.

    Il filtro previsto dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. non è pertinente quando la censura non contesta la soluzione di una questione di diritto, ma denuncia un vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il motivo è fondato quanto alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, il cui accoglimento assorbe il profilo relativo alla violazione degli artt. 1375, 1710 e 1460 c.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., può essere accolta con assorbimento delle ulteriori censure di violazione di legge, quando la carenza motivazionale riguarda il punto decisivo della controversia.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto la richiesta intervenuta entro il termine di efficacia della polizza esclusivamente sulla base della nota del 7 aprile 2010, e da tale accertamento dipendeva la valutazione della condotta della garante e del suo diritto di rivalsa nei confronti dell’ordinante.

    La censura relativa agli obblighi di buona fede della garante è stata assorbita dall’accoglimento del vizio motivazionale; la Corte non ha deciso nel merito quale condotta imponesse l’art. 1375 c.c.

  • art. 1710 c.c.

    Il motivo è fondato quanto alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, il cui accoglimento assorbe il profilo relativo alla violazione degli artt. 1375, 1710 e 1460 c.c.

    La questione relativa agli obblighi della garante nel rapporto con l’ordinante è rimasta assorbita: la Cassazione non ha stabilito se, in base all’art. 1710 c.c., la garante dovesse rifiutare il pagamento.

  • art. 1460 c.c.

    Il motivo è fondato quanto alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente, il cui accoglimento assorbe il profilo relativo alla violazione degli artt. 1375, 1710 e 1460 c.c.

    La deduzione relativa all’eccezione di inadempimento è stata assorbita dall’accoglimento della censura motivazionale e non ha ricevuto una decisione di merito.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito, senza che l’interprete possa integrarla mediante congetture.
  • La richiesta di pagamento nell’ambito di una garanzia non richiede formule sacramentali, ma deve esprimere la volontà del beneficiario di ottenere la prestazione dal garante; l’irrilevanza delle formule riguarda la forma, non il contenuto né il destinatario della richiesta.
  • La sola trasmissione di un atto al garante non dimostra che quell’atto costituisca una richiesta di pagamento: la comunicazione individua il destinatario materiale dell’invio, ma non chiarisce il contenuto dell’atto né la volontà che esso manifesta.
  • Quando la tempestività dell’escussione è decisiva, il giudice deve spiegare in modo intelligibile perché l’atto considerato costituisca una richiesta di pagamento rivolta al garante, soprattutto se il documento è indirizzato a un diverso ufficio e contiene un invito ad attivare procedure di recupero.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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