Sentenza del 07/03/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - COOPERATIVE AGRICOLE - IMMOBILI STRUMENTALI - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le cooperative hanno impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulle istanze di rimborso ICI relative agli anni 2003, 2004 e 2005. Sostenevano che i fabbricati di loro proprietà, utilizzati per trasformare il latte conferito dai soci in prodotti lattiero-caseari, avessero natura agricola e strumentale per connessione con l'attività agricola dei soci. Chiedevano quindi l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, sostenendo che non fossero rilevanti né la diversa titolarità dei fabbricati e dei terreni, né l'iscrizione degli immobili nel catasto fabbricati.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha accolto l'appello, ritenendo errata la decisione di primo grado che aveva applicato l'art. 7 del d.l. n. 70/2011 invece dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993. Ha riconosciuto la natura agricola e strumentale dei fabbricati utilizzati dalle cooperative per la trasformazione dei prodotti dei soci e la conseguente esenzione ICI. Il Comune è stato condannato a eseguire i rimborsi richiesti, maggiorati degli interessi legali dal versamento al saldo, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133
Carattere rurale delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività agricola
La norma è stata interpretata nel senso che i fabbricati utilizzati da cooperative agricole per manipolare, trasformare, conservare, valorizzare o commercializzare i prodotti conferiti dai soci possono qualificarsi come rurali e strumentali, beneficiando dell'esenzione ICI.
Art. 42-bis, comma 1, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222
Nuova formulazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993
La disposizione è stata considerata di natura interpretativa e quindi applicabile anche alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore, consentendo la ripetizione dell'ICI indebitamente versata.
La norma riguardava gli adempimenti catastali e la dichiarazione dei requisiti di ruralità, ma è stata ritenuta non pertinente alla domanda di rimborso, fondata direttamente sulla natura agricola e strumentale dei fabbricati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993.
Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del difensore delle cooperative.
Massime di principio
- Quando una cooperativa agricola svolge, per conto dei soci, le operazioni di trasformazione e commercializzazione necessarie a completare il ciclo produttivo agricolo, la sua attività può mantenere natura agricola per connessione, anche se la cooperativa ha autonoma personalità giuridica e non possiede direttamente i terreni.
- Per qualificare un fabbricato come rurale e strumentale conta soprattutto il collegamento tecnico e funzionale con l'attività agricola dei soci e la destinazione effettiva dell'immobile, non la coincidenza tra proprietario del fabbricato e proprietario dei terreni.
- L'iscrizione del fabbricato nel catasto fabbricati non esclude automaticamente la ruralità né il beneficio fiscale, se sono sostanzialmente dimostrati i requisiti di strumentalità e connessione agricola.
- La lavorazione di prodotti acquistati da terzi non elimina necessariamente la natura agricola dell'attività, purché abbia carattere marginale e sia funzionale o indispensabile alla valorizzazione della produzione dei soci; il criterio decisivo è quello della prevalenza.
- In caso di richiesta di rimborso, occorre individuare correttamente la norma sostanziale applicabile: gli adempimenti catastali o dichiarativi previsti da norme successive non possono limitare automaticamente un'esenzione fondata direttamente sulla natura rurale del fabbricato e sulla disciplina interpretativa vigente.
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