Sentenza del 07/03/2016 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Pisa
Accise armonizzate - Introduzione di nuove imposte dirette su prodotti sottoposti ad accise - Divieto espresso dalla Direttiva 2008/18/CE - Applicabilità diretta della previsione comunitaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’addizionale provinciale sull’accisa prevista dall’art. 6 del D.L. n. 511/1988, sostenendo che costituisse un’ulteriore imposta indiretta su prodotti già sottoposti ad accisa, vietata dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, salvo che fosse giustificata da specifiche finalità. La norma nazionale non indicava finalità specifiche e il generico richiamo ai fini istituzionali dell’ente non era sufficiente.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta l’applicabilità diretta della direttiva europea, in quanto disposizione sufficientemente chiara, precisa e incondizionata. L’addizionale provinciale è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione perché priva di una specifica finalità ulteriore rispetto al mero finanziamento generale della spesa pubblica. La previsione nazionale contrastante non poteva quindi essere applicata nei confronti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa soltanto se tali imposte sono riscosse per fini specifici.
La disposizione pone un divieto generale di introdurre ulteriori imposte indirette sui prodotti già assoggettati ad accisa, consentendole solo quando perseguano una finalità specifica, distinta dal generico finanziamento del bilancio pubblico. La norma è stata considerata sufficientemente precisa e incondizionata da essere direttamente invocabile dal singolo.
Art. 6, D.L. n. 511/1988
La norma, istitutiva dell’addizionale provinciale sull’accisa per i consumi energetici, è stata ritenuta incompatibile con la direttiva europea perché non individua una specifica finalità dell’imposta. Il generico riferimento ai fini istituzionali dell’ente non soddisfa il requisito richiesto dal diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Un tributo nazionale aggiuntivo applicato a prodotti già soggetti ad accisa può essere legittimo solo se persegue una finalità specifica, concreta e identificabile, ulteriore rispetto al semplice reperimento di risorse per il bilancio.
- Il generico finanziamento delle funzioni istituzionali o della spesa pubblica non costituisce, di regola, una finalità specifica sufficiente a giustificare un’ulteriore imposta indiretta.
- Quando una direttiva europea contiene un divieto chiaro, preciso e incondizionato, il contribuente può invocarla direttamente contro l’amministrazione nazionale e il giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile.
- In casi analoghi occorre verificare sia che il prodotto sia già sottoposto ad accisa armonizzata, sia che il tributo aggiuntivo abbia una finalità specifica espressamente prevista e concretamente collegata alla sua applicazione.
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