Sentenza del 07/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali locali, interessi e sanzioni, sostenendo che, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973, aveva presentato tempestivamente un'istanza per ottenere la rateazione del debito. A suo avviso, l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate gli aveva impedito di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. In subordine, contestava l'applicazione della sanzione ordinaria del 30% anziché di quella ridotta. Invocava inoltre la tutela dell'affidamento e della buona fede prevista dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'istanza del contribuente fosse una richiesta effettiva e specifica di rateazione, non una semplice dichiarazione d'intenti, e che il suo mancato riscontro da parte dell'Ufficio avesse leso il legittimo affidamento del contribuente. È stata quindi annullata integralmente l'iscrizione a ruolo relativa all'anno 2009, concernente IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per ciascun grado, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, dal quale era scaturita la comunicazione di irregolarità e la successiva iscrizione a ruolo.
Art. 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997
Le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, se superiori a 5.000 euro, potevano essere versate in 20 rate trimestrali; la prima rata doveva essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per gli importi superiori alla soglia prevista, la rateazione costituiva un diritto esercitabile mediante il pagamento della prima rata entro il termine indicato. Tuttavia, nel caso concreto, l'inerzia dell'Ufficio rispetto a una specifica istanza ha leso l'affidamento del contribuente.
Art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997
Prevede la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento, applicata dall'Ufficio nella misura del 30% delle imposte dovute quando non risultavano rispettate le condizioni per la riduzione.
Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede; non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni dell'amministrazione o il suo comportamento sia stato determinato da ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
La tutela dell'affidamento e della buona fede ha portata generale e può operare anche in casi non espressamente elencati dalla norma. L'Amministrazione deve evitare che il proprio silenzio o la mancata correzione di un errore riconoscibile del contribuente producano conseguenze sanzionatorie sproporzionate.
Art. 48-ter del decreto legislativo n. 546/1992
È stato richiamato dall'Ufficio quale base per una proposta conciliativa con riduzione delle sanzioni al 50%; tale proposta non ha definito la controversia, poi decisa con l'accoglimento dell'appello.
Cassazione, ordinanza n. 537 del 14 gennaio 2015
Richiamata per affermare che le ipotesi di tutela dell'affidamento espressamente previste dallo Statuto del contribuente non esauriscono l'ambito applicativo del principio generale di buona fede.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta all'Amministrazione una richiesta chiara e specifica sulla base di una possibile incertezza normativa, il mancato riscontro dell'Ufficio può assumere rilievo ai fini della tutela del legittimo affidamento.
- La rateazione delle somme derivanti da un controllo automatizzato può dipendere dal tempestivo pagamento della prima rata; una semplice istanza, di regola, non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge. Tuttavia, il comportamento dell'Amministrazione può impedire l'applicazione delle sanzioni quando abbia ingenerato un affidamento ragionevole e il contribuente abbia agito in buona fede.
- La buona fede è più facilmente riconoscibile quando il contribuente non contesta l'imposta e dimostra di voler adempiere, effettuando successivamente il pagamento del capitale e degli interessi.
- La tutela dell'affidamento non comporta automaticamente l'annullamento di ogni debito fiscale: occorre valutare la chiarezza delle comunicazioni, la specificità dell'istanza, l'eventuale evoluzione normativa, il comportamento dell'Ufficio e la condotta complessiva del contribuente.
- Per evitare controversie analoghe, è opportuno rispettare comunque il termine per il pagamento della prima rata indicato nella comunicazione, conservare la prova dell'istanza e dei pagamenti e chiedere formalmente chiarimenti all'Ufficio.
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