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Sentenza

Sentenza del 07/03/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso della tassa di concessione governativa versata per gli abbonamenti di telefonia mobile dal 2006 al primo bimestre 2009. Sostenevano che il tributo non fosse più dovuto dopo la liberalizzazione delle telecomunicazioni e l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973, che il contratto di abbonamento non fosse più assimilabile a una licenza amministrativa e che la disciplina nazionale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con gli artt. 3, 23 e 114 della Costituzione. L'Agenzia delle Entrate ha difeso la permanenza del tributo e, in subordine, ha contestato la rimborsabilità delle somme oggetto di definizione di avvisi non impugnati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo il silenzio-rifiuto. Ha affermato che la tassa sugli abbonamenti di telefonia cellulare è rimasta vigente: l'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003 ha sostituito la disciplina precedente e il D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4, ha chiarito in via interpretativa che le stazioni radioelettriche comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. Il tributo è compatibile con il diritto europeo e con la Costituzione; inoltre, l'esenzione prevista per l'Amministrazione statale non si estende automaticamente ai Comuni. Le domande di rimborso sono state quindi rigettate. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    Costituisce la base normativa della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti ai servizi di telefonia mobile.

  • Art. 318 del D.P.R. n. 156/1973

    La sua abrogazione non ha fatto venir meno il tributo, poiché la relativa disciplina è stata sostituita e mantenuta attraverso il successivo art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • Art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003

    È stato considerato la disposizione attualmente richiamata dalla tariffa e idonea a mantenere il presupposto della tassa per l'impiego di apparecchiature terminali di telefonia mobile.

  • Art. 219 del D.Lgs. n. 259/2003

    "Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato"

    La liberalizzazione non comporta automaticamente la perdita delle entrate tributarie preesistenti.

  • Art. 2, comma 4, del D.L. n. 4/2014, convertito dalla L. n. 50/2014

    "Per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione"

    Norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai rapporti precedenti, che ha chiarito l'inclusione dei telefoni cellulari nell'ambito applicativo della tassa.

  • Art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972

    L'esenzione dalla tassa prevista per l'Amministrazione dello Stato è un'agevolazione di stretta interpretazione e non si estende automaticamente ai Comuni.

  • Direttive 97/13/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE

    La disciplina europea delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica non impedisce agli Stati membri di applicare un tributo sul contratto di abbonamento o sull'impiego dell'apparecchiatura terminale, poiché il prelievo non riguarda l'autorizzazione alla fornitura delle reti o dei servizi.

  • Articoli 3, 23 e 114 della Costituzione

    La normativa è stata ritenuta compatibile con i principi di uguaglianza, riserva di legge e pari dignità degli enti territoriali; la diversa disciplina tra Stato e Comuni è giustificata dal fatto che lo Stato è il destinatario delle entrate tributarie.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9560/2014 e Cassazione n. 17386/2014

    Le pronunce hanno stabilito la permanente applicabilità della tassa sugli abbonamenti cellulari e la sua debenza anche da parte degli enti locali.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenze C-335/13 e C-416/14

    È stata esclusa l'incompatibilità della tassa nazionale con le direttive europee sulle comunicazioni elettroniche.

Massime di principio

  • La liberalizzazione di un settore non elimina automaticamente i tributi già previsti: occorre verificare se il legislatore abbia espressamente abrogato il presupposto impositivo o se lo abbia trasferito in una disciplina successiva.
  • Una norma di interpretazione autentica può chiarire retroattivamente l'ambito di una disposizione precedente, soprattutto quando esisteva un contrasto giurisprudenziale, purché il significato scelto fosse già riconducibile al testo originario.
  • Le esenzioni fiscali degli enti pubblici sono normalmente di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia da un'amministrazione pubblica, come lo Stato, ai Comuni o ad altri enti locali.
  • Un tributo applicato all'utente finale per l'utilizzo di un apparecchio o per la stipula di un abbonamento può essere distinto dai contributi o dai diritti richiesti agli operatori per autorizzazioni, reti e servizi; perciò la liberalizzazione delle telecomunicazioni non rende di per sé illegittimo il prelievo.
  • Quando la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto interpretativo su un tributo, i giudici di merito tendono a conformarsi a tale orientamento, salvo nuovi e specifici elementi normativi.
  • Il pagamento di somme derivanti da avvisi non impugnati può incidere sulla possibilità di ottenere il rimborso, poiché può essere interpretato come acquiescenza o definizione del rapporto tributario; tale questione va comunque valutata separatamente rispetto alla debenza astratta del tributo.

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