Sentenza del 07/03/2016 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Determinazione dell'imposta - Superficie espositiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità quando un unico soggetto è il destinatario del tributo. Il criterio di calcolo deve essere la superficie espositiva complessiva, determinata moltiplicando la base per l'altezza, senza considerare il numero di messaggi pubblicitari contenuti nella stessa superficie.
La decisione
È stato affermato che, in presenza di un unico soggetto passivo, l'imposta deve essere calcolata sulla superficie espositiva complessiva e non mediante una distinta imposizione per ciascun messaggio contenuto nello spazio pubblicitario. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso; sul piano sostanziale, il principio favorisce il contribuente qualora l'amministrazione avesse calcolato l'imposta moltiplicandola per il numero dei messaggi.
Massime di principio
- Quando il soggetto passivo dell'imposta pubblicitaria è unico, la superficie imponibile va individuata come area fisica complessiva del mezzo o spazio espositivo, calcolata in base a larghezza e altezza.
- La presenza di più scritte, immagini o messaggi all'interno della medesima superficie non comporta automaticamente una moltiplicazione dell'imposta.
- Per applicare distinti prelievi occorre che vi siano presupposti autonomi, come superfici o impianti separati oppure soggetti passivi distinti; il solo pluralismo dei messaggi non è sufficiente.
- In caso di contestazione, è determinante verificare la struttura materiale dell'impianto, la superficie effettivamente esposta e l'identità del soggetto passivo.
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