Sentenza del 07/03/2016 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Rettifica fondata su segnalazioni della Gdf e della Direzione Territoriale del Lavoro - Assenza di preventivo contraddittorio - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che, in assenza di una specifica previsione normativa che imponesse il contraddittorio preventivo per quel tipo di accertamento, l'Amministrazione non fosse obbligata a instaurarlo prima dell'emissione dell'atto. L'avviso resta quindi legittimo se il contribuente è stato comunque posto nella condizione di esercitare pienamente e senza limitazioni il proprio diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse stato emesso senza un preventivo contraddittorio. L'accertamento era fondato, in tutto o in parte, su documentazione acquisita dall'Ufficio, comprese segnalazioni della Guardia di finanza e della Direzione territoriale del lavoro, nonché informazioni provenienti da questionari o da soggetti terzi.
Norme richiamate
Norme sul contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria
L'obbligatorietà del contraddittorio preventivo è prevista dal legislatore in un limitato numero di ipotesi.
Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generalizzato per ogni accertamento, ma sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o secondo i presupposti individuati dalla disciplina applicabile.
Principio del diritto di difesa del contribuente
Il contribuente deve essere messo in grado di esercitare in modo pieno e senza alcun limite il proprio diritto alla difesa.
L'assenza di un contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando il contribuente abbia comunque avuto concrete possibilità di conoscere e contestare la pretesa tributaria nelle fasi previste.
Massime di principio
- La mera utilizzazione, da parte dell'Ufficio, di documenti o informazioni provenienti dalla Guardia di finanza, dalla Direzione territoriale del lavoro, da questionari o da terzi non rende automaticamente obbligatorio il contraddittorio preventivo.
- Prima di eccepire l'illegittimità dell'avviso per mancanza di contraddittorio, occorre verificare se una specifica norma imponga tale adempimento per quel particolare procedimento o tipo di accertamento.
- L'assenza del contraddittorio preventivo può non comportare l'annullamento dell'atto quando il contribuente abbia avuto effettive e complete possibilità di difesa.
- La valutazione deve concentrarsi sia sulla natura dell'accertamento sia sulle concrete modalità con cui l'Amministrazione ha consentito al contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento della pretesa e di contestarli.
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