Sentenza del 07/03/2016 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione - Recupero IVA - Legittimità - Sussiste - Successiva presentazione oltre i termini di legge - Non rileva - Variazione del domicilio fiscale - Necessità di comunicazione all'Ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento emesso per omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente recupero dell'IVA, presumibilmente sostenendo la rilevanza della successiva presentazione della dichiarazione e del credito d'imposta. La controversia ha riguardato anche la variazione del domicilio fiscale precedentemente eletto, non comunicata all'Ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l'accertamento è stato ritenuto legittimo. La successiva presentazione della dichiarazione oltre i termini di legge non esclude la legittimità del recupero dell'IVA. Inoltre, il contribuente era tenuto a comunicare all'Ufficio la variazione del domicilio fiscale scelto. Il diritto alla detrazione del credito IVA può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione del credito d'imposta
Il diritto alla detrazione del credito d'imposta IVA può essere esercitato dal contribuente, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La detrazione deve essere esercitata entro il termine massimo previsto; una dichiarazione presentata successivamente non consente, di regola, di conservare o far valere il credito oltre tale limite.
Disciplina della variazione del domicilio fiscale eletto
Il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio la variazione del domicilio a suo tempo scelto.
La mancata comunicazione della variazione rende opponibili al contribuente le conseguenze della validità del domicilio precedentemente indicato, inclusi gli effetti sulle comunicazioni e sugli atti notificati.
Massime di principio
- La presentazione tardiva della dichiarazione non rende automaticamente irrilevante l'omissione originaria e non consente di superare i termini decadenziali previsti per esercitare la detrazione IVA.
- I crediti IVA devono essere fatti valere entro il termine massimo stabilito dalla normativa; il semplice possesso della documentazione contabile non è sufficiente se il diritto non viene esercitato tempestivamente.
- Il contribuente deve comunicare formalmente all'Amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale o del domicilio eletto; in mancanza, gli atti inviati al precedente indirizzo possono produrre effetti.
- Gli adempimenti formali e i termini perentori in materia tributaria assumono rilievo autonomo e possono prevalere sulla successiva regolarizzazione spontanea del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Pisa
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 7 mar 2016Sentenza del 07/03/2016 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →