Cassazione Civile, Ordinanza n. 25882/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario servizio tributi)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato avvisi di pagamento relativi al recupero della minore Tares versata per l’anno d’imposta 2013, contestando anche la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo non decisivo il fatto che la società avesse stipulato contratti di ormeggio con i diportisti per trasferire su questi ultimi l’obbligo tributario gravante sul titolare della concessione demaniale. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, per omessa considerazione del d.lgs. n. 182/2003 e per omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver la CTR specificato a quali censure si riferisse il richiamo alla sentenza Cass. n. 3829/2009. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava nota di rinuncia, rappresentando che aveva concluso con il Comune un accordo conciliativo che prevedeva il ricalcolo della tassa, la definizione dell’intero contenzioso pendente e la compensazione integrale delle spese; la controparte aderiva con visto senza riserva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell’accettazione della rinuncia da parte della controparte tramite visto senza riserva, interpretandolo come adesione ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando il carattere tipico e di stretta interpretazione della norma.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza, la cui assenza o apparenza determina nullità.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale norma che impone una motivazione sufficiente e intellegibile.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Usato come norma sul vizio di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
d.lgs. n. 182/2003
La ricorrente lamentava che la CTR non lo avesse considerato; dalla sentenza di legittimità non emerge una valutazione nel merito della censura, poiché il giudizio è stato estinto.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto che il visto senza riserva del difensore dell'altra parte, in presenza di rinuncia espressa con richiesta di compensazione totale delle spese, valga come accettazione della rinuncia con effetto estintivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la rinuncia al ricorso accompagnata dall'adesione della controparte consente la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il visto senza riserva del difensore dell'altra parte, quando la rinuncia esprime chiaramente una volontà di definizione con compensazione delle spese, può essere interpretato come accettazione della rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione è eccezionale e di stretta interpretazione.
- Quando sopravviene un accordo conciliativo che definisce integralmente la lite e le parti chiedono la chiusura del giudizio, il processo può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
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