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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30822/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la conferma della condanna pronunciata in appello per furti di statue religiose e armi da esposizione e per minacce estorsive, deducendo: (i) travisamento della prova e carenza di adeguata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Piazza Angelo e dalla persona offesa Hachman Said; (ii) violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. per aver attribuito valore probatorio a dichiarazioni rese da soggetto con precedenti per calunnia senza riscontri sufficienti; (iii) insufficienza ed eventuale contraddittorietà delle prove (sentenza indiziaria non idonea ai sensi dell'art. 533 c.p.p.); (iv) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis e art. 133 c.p., con richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero in sostanza le stesse doglianze già proposte e respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione di secondo grado. Ha precisato che il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione ex novo della prova e dei fatti, e ha ritenuto congrua e logica la rappresentazione probatoria dell'appello: le dichiarazioni del Piazza sono state ritenute attendibili anche per riscontri "aliunde" (in particolare la testimonianza di Minnella Dario), le ipotesi difensive di calunnia non avevano riscontri e mancava un movente o rapporto di inimicizia; la Corte territoriale ha inoltre motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Sono state confermate le statuizioni civili e penali e, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale - continuazione)

    Usata per giustificare l'applicazione della continuazione tra i reati commessi in più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso; la Corte di merito l'ha applicata per cumulare il disvalore delle condotte.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la responsabilità in concorso: i fatti sono stati ritenuti commessi in concorso tra i due imputati.

  • art. 624 e art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Norme relative al furto e alle aggravanti (cose esposte alla pubblica fede, violenza sulle cose); la Corte ha confermato che tali elementi integravano i capi A) e B).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riguarda il furto in abitazione: la condotta di impossessamento di armi da esposizione è stata inquadrata anche in relazione a questa norma ove pertinente.

  • art. 56, art. 61 n. 2 e art. 610 cod. pen.

    Norme relative al reato di estorsione/minaccia e all'aggravante per finalità di impunità: la Corte territoriale ha ritenuto provate le minacce rivolte alla persona offesa e l'aggravante per aver agito per conseguire l'impunità.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Riferito nelle censure come possibile vizio di travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché riproposizione di questioni di merito già decise.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati e persone offese: i ricorrenti invocavano un'applicazione erronea per aver dato peso alle dichiarazioni di Piazza nonostante precedenti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione atteso il riscontro "aliunde" e l'assenza di motivo probatorio per escludere la loro attendibilità.

  • art. 533 c.p.p.

    Previene l'acquittamento per insufficienza di prove; i ricorrenti l'hanno richiamata per lamentare sentenza indiziaria, ma la Cassazione ha escluso la fondatezza della censura in quanto riconducibile a mera rivalutazione probatoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando esplicitamente tali criteri, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'affermazione della loro esistenza richiede motivazione positiva; invece il giudice non è obbligato a motivare analiticamente il diniego, purché risulti di aver valutato i criteri ex art. 133.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in termini generici e non critici le stesse censure già formulate e respinte in appello; è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito.
  • La Corte di legittimità non è sede per riconsiderare ex novo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; può censurare la motivazione solo se vi è illogicità macroscopica o omissione degli elementi decisivi.
  • Le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti con precedenti non sono automaticamente inidonee: l'affidabilità può essere riconosciuta se esistono riscontri "aliunde" e una motivazione logica che giustifichi la valutazione di attendibilità.
  • Per le circostanze attenuanti generiche il giudice deve motivare positivamente la loro concessione; invece il diniego non richiede una motivazione analitica esaustiva, purché risulti l'applicazione dei criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • L'esistenza di recidive e aggravanti ben motivate può giustificare il rigetto delle attenuanti e l'irrogazione di pene più severe, e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi logici evidenti.
  • Chi propone censure basate sulla presunta contraddittorietà o insufficienza della prova deve dimostrare che la motivazione di merito sia affetta da macroscopica illogicità o contraddizione, altrimenti la censura sarà considerata mera rivalutazione del fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo giustificati motivi di esonero.

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