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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6106/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Stato)

La controversia

Il medico aveva conseguito il 5 dicembre 1992 il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dopo aver frequentato il corso quadriennale negli anni accademici dal 1988-1989 al 1991-1992 senza percepire remunerazione. Chiese ai Ministeri il risarcimento del danno per la mancata tempestiva attuazione della disciplina comunitaria, quantificandolo in 44.415,28 euro, pari a 11.103,10 euro per ciascun anno. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per prescrizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4 luglio 2017, rigettò l’appello, superando la prescrizione in ragione di un atto interruttivo, ma rilevando che il D.M. 31 ottobre 1991 invocato per dimostrare l’inclusione della specializzazione nell’elenco conforme alla normativa comunitaria non era stato prodotto e che la specializzazione era stata conseguita in epoca anteriore o comunque a cavallo dell’ottobre 1991. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 2 delle preleggi, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 257/1991 e dell’art. 1 del D.M. 31 ottobre 1991, sostenendo che il decreto ministeriale, per generalità e astrattezza, avrebbe natura normativa e sarebbe conoscibile d’ufficio; (2) violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte d’appello sollecitato il contraddittorio sulla mancata produzione del decreto; (3) violazione del D.Lgs. n. 257/1991 e del D.M. 31 ottobre 1991, per non aver scrutinato il decreto e riconosciuto l’inclusione della specializzazione nell’elenco comune; (4) violazione della L. n. 370/1999 e degli artt. 3 e 111 Cost., sostenendo che la legge avrebbe reso palese l’obbligo risarcitorio verso i medici specializzati iscritti a decorrere dall’anno accademico 1983-1984.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la giurisprudenza consolidata esclude che ai decreti ministeriali aventi natura di atti amministrativi si applichi il principio iura novit curia. Il secondo motivo è stato rigettato: la mancata produzione di un documento e la questione dell’applicazione del principio iura novit curia sono questioni processuali, che non richiedevano la sollecitazione del contraddittorio d’ufficio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti, poiché la mancata produzione del decreto costituiva autonoma ratio decidendi sufficiente a sostenere la decisione, rendendo non decisive le ulteriori questioni, compreso il profilo temporale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, spese prenotate a debito e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto processuale per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.

    Il motivo di ricorso che non offre elementi per modificare l’orientamento consolidato della Corte è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

  • art. 113 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.

    Il principio iura novit curia non si estende ai decreti ministeriali di natura meramente amministrativa, poiché non sono fonti del diritto ricomprese nell’art. 1 delle preleggi.

  • art. 1 preleggi

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.

    I decreti ministeriali meramente amministrativi non rientrano tra le fonti del diritto previste dall’art. 1 delle preleggi; pertanto, il giudice non è tenuto a conoscerli d’ufficio in forza del principio iura novit curia.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali.

    Le questioni esclusivamente processuali, che non modificano il quadro fattuale né introducono sviluppi nuovi della lite, non devono essere sottoposte alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., quando rilevate d’ufficio; le parti devono conoscere gli adempimenti processuali necessari per esercitare le domande.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • I decreti ministeriali che hanno natura di atti meramente amministrativi non sono fonti del diritto ai sensi dell’art. 1 delle preleggi e non sono conoscibili d’ufficio dal giudice in applicazione del principio iura novit curia; la parte che fonda una domanda o una difesa sul loro contenuto deve quindi produrli.
  • La mancata produzione di un documento costituisce una questione di natura processuale. La valutazione della sua mancanza o della tempestività della produzione non richiede, di per sé, la previa sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., trattandosi di adempimenti processuali che le parti devono autonomamente conoscere.
  • Quando una decisione poggia su più rationes decidendi autonome e una di esse resta ferma, le questioni relative alle ulteriori rationes non sono decisive e i motivi diretti a contestarle possono rimanere assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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