Cassazione Civile, Sentenza n. 5999/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società appaltatrice chiedeva il pagamento di C 294.234,98 a titolo di aumento del corrispettivo per applicazione del cosiddetto "prezzo chiuso" (art. 45, comma 4, L.R. Sicilia n.21/1985 come sostituito dall'art.57 L.R. n.10/1993) per il ritardo nella consegna dei lavori di rifacimento dello schema acquedottistico. Il Comune aveva negato il diritto al prezzo chiuso e aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Edil Tecno per vizi formali del ricorso (violazione dell'art. 366 c.p.c.): il ricorso conteneva una mera trascrizione integrale degli atti di causa invece dell'esposizione sommaria dei fatti (violazione del n.3 dell'art.366) e non riproduceva né indicava con precisione il contenuto e la collocazione del contratto e dell'articolo 2 invocato (violazione del n.6 dell'art.366). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la società è stata condannata al rimborso delle spese di cassazione (liquidate in complessivi C 10.200,00 più oneri) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
L.R. Sicilia n.21/1985, art.45, comma 4
art. 45, quarto comma, L.R. Sicilia n.21/1985 (come sostituito dall'art.57 L.R. Sicilia n.10/1993)
La giurisprudenza e la Corte territoriale hanno interpretato la norma nel senso che per la maturazione del diritto al prezzo chiuso non è sufficiente il mero decorso temporale: va valutata la ragione del ritardo e la sua imputabilità.
L.R. Sicilia n.10/1993, art.57
art. 57 L.R. Sicilia n.10/1993
Norma sostitutiva citata rispetto all'art.45 L.R. 21/1985; rileva per la disciplina del "prezzo chiuso" richiamata dal ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 366
art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6
Richiede che il ricorso per cassazione contenga una esposizione sommaria dei fatti (n.3) e che gli atti o documenti del giudizio di merito richiamati siano riprodotti o indicati con precisione per consentirne l'esame (n.6). La Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto entrambi i profili.
Codice di procedura civile, art. 360
Norma di riferimento per i motivi di cassazione per violazione di norme sul riparto di giurisdizione; il ricorso sollevava questione di giurisdizione ai sensi di tale parametro ma è stato comunque inammissibile per vizi formali.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di specifiche condizioni; la Corte ha dato atto che ricorrono i presupposti per il suo versamento a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel contenzioso su revisione prezzi di appalti pubblici, la giurisdizione ordinaria è configurabile solo se l'amministrazione ha riconosciuto, espressamente o implicitamente, il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale; in mancanza la questione è amministrativa.
- Per il "prezzo chiuso" non basta dimostrare il semplice decorso del tempo: bisogna valutare le cause del ritardo e la loro imputabilità per stabilire il diritto alla maggiorazione.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare le formalità dell'art.366 c.p.c.: fornire una esposizione sintetica dei fatti e riprodurre o indicare con precisione i documenti del merito richiamati; la mera "spillatura" o trascrizione integrale degli atti comporta inammissibilità.
- Se la domanda si fonda su clausole contrattuali (es. richiamo di norme regionali nel contratto), deve essere riprodotto e/o indicato esattamente il contenuto e la collocazione del contratto nei fascicoli per consentire l'esame in Cassazione.
- Chi propone ricorso di legittimità deve anticipare e documentare il profilo di giurisdizione che intende sostenere (atto amministrativo riconoscitivo, clausole contrattuali chiare, ecc.), altrimenti perde la possibilità di ottenere l'esame nel merito e può essere condannato alle spese e ai contributi aggiuntivi.
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