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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6003/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il Ministro della giustizia aveva promosso l’azione disciplinare contestando a un consigliere di corte d’appello l’illecito previsto dagli artt. 1 e 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006. Secondo l’incolpazione, il magistrato aveva redatto atti amministrativi per un sindaco sottoposto a indagini penali per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e favoreggiamento dell’immigrazione; si era confrontato con lui sulle indagini, suggerendogli strategie difensive e contenuti delle dichiarazioni da rendere agli inquirenti; inoltre avrebbe predisposto iniziative di solidarietà e prospettato contatti con giornalisti per esercitare pressione sulla Procura. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza del 23 luglio 2020, lo aveva assolto perché l’addebito era rimasto escluso: sulla base delle intercettazioni, aveva ritenuto che i consigli fossero stati prestati privatamente e gratuitamente nell’ambito di un rapporto di amicizia, senza carattere professionale né rilevanza pubblica e senza lesione dei doveri di riserbo, equilibrio, indipendenza e imparzialità. Il Ministero ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006 e dell’art. 16 del R.D. n. 12 del 1941, nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che l’addebito riguardava la seconda parte dell’art. 3, comma 1, lett. d), cioè attività non tipizzate idonee a pregiudicare concretamente i doveri del magistrato, e non lo svolgimento di attività professionale incompatibile; ha inoltre dedotto che la condotta, per durata e coinvolgimento su più fronti, avrebbe compromesso il riserbo e l’immagine di imparzialità del magistrato, lamentando l’omessa considerazione di elementi dell’informativa della Guardia di finanza, tra cui iniziative per diffondere il sostegno al sindaco e un colloquio con una giornalista.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno riconosciuto che l’incolpazione riguardava la seconda parte dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006 e che la motivazione della Sezione disciplinare, nella parte incentrata sull’assenza di attività professionale incompatibile, era in parte non pertinente; hanno altresì rilevato che la disposizione contempla ipotesi non tassative. Tuttavia, il giudice disciplinare aveva svolto una valutazione di merito del materiale probatorio, ritenendo che le condotte fossero rimaste nell’ambito privato e amicale, senza effettiva rilevanza esterna e senza pregiudizio per i doveri del magistrato. Le censure del Ministero non hanno dimostrato l’omesso esame di elementi idonei a smentire tale conclusione: la relazione ispettiva richiamata era successiva alla sentenza impugnata e, quanto agli elementi dell’informativa della Guardia di finanza, non risultava provato né che i colloqui avessero superato la sfera privata né che le iniziative avessero avuto concreta rilevanza esterna. Anche il riferimento al colloquio con una giornalista non era, da solo, decisivo. La doglianza si risolveva quindi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Spese del giudizio di cassazione compensate per la delicatezza delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    In altri termini, la lettura del capo di incolpazione dimostra che l’accusa disciplinare non riguardava tanto lo svolgimento “di attività incompatibili con la funzione giudiziaria” di cui al citato art. 16, quanto il fatto di aver tenuto una serie di comportamenti “tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1. Consegue da ciò che la prima parte della motivazione della sentenza impugnata si presenta in qualche misura “fuori fuoco” rispetto alla contestazione accusatoria.

    La fattispecie contestata era quella della seconda parte della disposizione, relativa ad attività non necessariamente professionali o tipizzate che siano idonee a recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri del magistrato; perciò l’assenza di attività professionale incompatibile non esauriva il tema dell’addebito.

  • art. 1, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    La mancanza della notorietà pubblica dei comportamenti in questione ha escluso, secondo la Sezione disciplinare, la lesione “del dovere di riserbo idonea a ledere l’immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l’assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità”.

    Nel caso esaminato, la valutazione della lesione dei doveri disciplinari di riserbo, equilibrio, indipendenza e imparzialità è stata collegata alla concreta rilevanza esterna della condotta; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero elementi sufficienti a superare l’accertamento di merito circa l’assenza di tale rilevanza.

  • art. 16, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    In altri termini, la lettura del capo di incolpazione dimostra che l’accusa disciplinare non riguardava tanto lo svolgimento “di attività incompatibili con la funzione giudiziaria” di cui al citato art. 16, quanto il fatto di aver tenuto una serie di comportamenti “tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1.

    La disciplina delle attività incompatibili prevista dall’art. 16 non costituiva il nucleo dell’addebito in questo giudizio, che riguardava invece il pregiudizio concreto ai doveri del magistrato contemplato dalla seconda parte dell’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    In altri termini, la valutazione di merito compiuta dal Giudice disciplinare resiste alla proposta censura, la quale finisce col risolversi nel tentativo di ottenere una rivisitazione del quadro probatorio già compiuta in sede di merito.

    Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio già esaminato dal giudice di merito; le censure che si risolvono in tale richiesta non possono scalfire l’accertamento di merito.

Massime di principio

  • L’illecito disciplinare previsto dalla seconda parte dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006 ha carattere non tassativo e può riguardare condotte non riconducibili alle attività professionali incompatibili, purché idonee a recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri del magistrato.
  • L’accertamento del pregiudizio ai doveri di riserbo e di affidabilità del magistrato richiede una valutazione concreta della condotta e degli elementi che ne dimostrino la rilevanza esterna; una censura di legittimità non è decisiva se non indica elementi idonei a contrastare l’accertamento di merito circa il carattere privato delle condotte.
  • Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione non consente una nuova lettura delle prove; è inammissibile la censura che, pur formulata come omissione o illogicità motivazionale, mira in sostanza a ottenere la rivisitazione del quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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