Cassazione Civile, Sentenza n. 5937/2021 del 04/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle intimazioni di pagamento (cartelle esattoriali): i ricorrenti denunciavano la nullità delle notifiche delle cartelle per mancata invio della raccomandata con avviso di ricevimento successiva al deposito presso la casa comunale (norme sulla notificazione e relative pronunce di incostituzionalità), contestavano altresì la motivazione degli atti, la prescrizione/decadenza dei crediti tributari trasferiti dalla società ai soci e la validità della notifica effettuata alla società rispetto all'efficacia nei confronti dei soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo, il sesto e il settimo motivo (relativi, in particolare, alla nullità della notifica e alla verifica dei termini di decadenza/prescrizione nonché alla necessità di accertare la data di notifica alla società), ha dichiarato inammissibili il primo ed il quinto motivo e ha respinto gli altri motivi proposti. Ha cassato la sentenza della CTR Veneto e rinviato la causa alla CTR in diversa composizione per nuovo esame sulla regolarità delle notifiche e sugli effetti derivanti da eventuali nullità; ha altresì disposto che la CTR valuti le conseguenze in ordine a prescrizione/decadenza e alle responsabilità dei soci. Quanto a singoli ricorrenti, il motivo di Cardin Simonetta relativo alla mancata notifica è stato rigettato perché risultava notificata la cartella il 4 luglio 2004 (l'attestazione postale fa fede fino a querela di falso). Spese rinviate alla decisione di merito.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 26
La Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale secondo cui la procedura di notificazione (anche delle cartelle) richiede che, in caso di deposito presso l'ufficio comunale per temporanea assenza del destinatario, sia data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento; la declaratoria di incostituzionalità di norme su tale materia ha efficacia retroattiva nei rapporti non definitivamente consolidati, permettendo al destinatario di dedurne la nullità.
DPR 600/1973, art. 6
Richiamato come norma rilevante in materia tributaria e notificazioni; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole di notifica ratione temporis.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Il motivo relativo alla presunta carenza di motivazione della pretesa erariale è stato esaminato: se la cartella risulta notificata regolarmente, non si apre più la questione dell'esistenza dell'atto presupposto salvo i casi consentiti dall'impugnazione del ruolo.
Codice di procedura civile, art. 132
Invocato in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente in ordine alla identificazione della pretesa quando gli atti indicavano chiaramente che il credito originava dalla società e che i soci erano obbligati solidali.
DPR 602/1973, artt. 17 e 25
Richiamati in tema di formazione del ruolo e di termini: la Corte ha disposto che la CTR dovrà verificare analiticamente le date di notifica delle cartelle alla società e valutare gli effetti nei confronti dei soci in ordine a prescrizione e decadenza.
Legge 23 dicembre 1982, n. 890, art. 8 (richiamata dalla giurisprudenza costituzionale)
La sentenza della Corte Costituzionale (346/1998 e successivi) ha dichiarato l'illegittimità di parti normative in tema di deposito e restituzione dei plichi; tale giurisprudenza è stata estesa ai profili interpretativi applicabili all'art.26 DPR 602/1973 con effetti retroattivi sui rapporti non definitivamente consolidati.
Costituzione, art. 136
Stabilisce l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e la sentenza ha efficacia retroattiva sui rapporti non definitivamente consolidati.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata
Corte Cost. n. 346/1998; Corte Cost. n. 258/2012; Corte Cost. n. 477/2002; Cass. SS.UU. 9 aprile 1984, n. 2274; Cass. SS.UU. 19 ottobre 2000, n. 1122
Le pronunce costituzionali e di legittimità sono state usate per chiarire che la dichiarazione di incostituzionalità produce effetti anche sulle notifiche effettuate in precedenza e che il destinatario può far valere la nullità della notificazione in sede di impugnazione, mentre l'Amministrazione può ripetere l'attività notificatoria nei limiti della prescrizione.
Massime di principio
- Se una notifica è stata eseguita in base a una norma poi dichiarata incostituzionale, il destinatario può dedurne la nullità in sede di impugnazione: ciò impedisce che, per il destinatario, il rapporto si consideri definitivamente esaurito e può evitare la perdita di termini processuali.
- La declaratoria di incostituzionalità ha efficacia retroattiva sui rapporti non definitivamente consolidati: il giudice deve valutare gli effetti della nullità della notifica tanto per il destinatario quanto per l'Amministrazione (che può però talvolta reiterare la notificazione entro i termini di prescrizione).
- La semplice notifica alla società non è automaticamente sufficiente a vincolare i soci: per agire nei confronti dei soci solidali l'Amministrazione deve rispettare le garanzie processuali e il diritto di difesa dei singoli coobbligati; il giudice deve accertare quando la pretesa nei confronti della società è divenuta irrevocabile e verificare prescrizione/decadenza rispetto ai soci.
- Quando la notifica risulta documentalmente avvenuta (es. attestazione dell'agente postale), tale prova fa fede fino alla querela di falso; il destinatario deve fornire elementi per disconoscerla se intende contestarla.
- In presenza di ricorsi cumulativi o di appellanti diversi, il giudice di merito deve indicare in modo analitico le date e le modalità delle notifiche rilevanti per valutare prescrizione/decadenza e gli effetti sulle responsabilità dei soci.
- La mancanza di adeguata motivazione della pretesa può essere eccepita, ma se dagli atti è chiaro l'oggetto della pretesa (es. credito sorto in capo alla società e responsabilità solidale dei soci) il vizio di motivazione può essere ritenuto non sussistente.
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