Cassazione Civile, Sentenza n. 6004/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Procuratore generale)
La controversia
Il procedimento disciplinare riguardava un magistrato, all’epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, accusato di aver partecipato alla gestione organizzativa e scientifica di una scuola privata di preparazione giuridica diretta da un consigliere di Stato e di aver utilizzato la propria qualità di magistrato per procurare al direttore vantaggi ingiusti, anche nei rapporti con alcune borsiste. La vicenda emerse da esposti relativi alla relazione tra il direttore della scuola e una partecipante, nonché alle condizioni personali imposte alle borsiste, tra cui obblighi di riservatezza, fedeltà, abbigliamento e disponibilità sessuale. La Sezione disciplinare del C.S.M., con sentenza depositata il 15 ottobre 2020, condannò il magistrato per l’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/2006, applicando la sospensione dalle funzioni per due anni e il trasferimento d’ufficio al Tribunale di Bologna; lo assolse invece dall’addebito di abuso della qualità di magistrato previsto dalla lett. a), ritenendo che la pressione sulle borsiste dipendesse dal suo ruolo di collaboratore del direttore e non dalla funzione giudiziaria. Il magistrato ricorse con quattro motivi: contestò la valutazione delle prove e sostenne che la sua partecipazione fosse limitata a un’attività scientifica e da allievo; lamentò che fossero state omesse o trascurate prove a discarico e invocò la circolare C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari, sostenendo inoltre che mancasse una partecipazione alla gestione economica; denunciò il mancato esame testimoniale del direttore della scuola, invocando il diritto di difesa, l’art. 6 CEDU e le regole del codice di procedura penale; infine censurò la sproporzione della sanzione. Il Procuratore generale propose autonomo ricorso contro l’assoluzione dalla lett. a), sostenendo che la motivazione non avesse considerato complessivamente gli elementi indicativi dell’uso, anche implicito, della qualità di magistrato per esercitare pressione psicologica e favorire il direttore. Il magistrato contestò l’interesse del Procuratore generale a impugnare, dato che era stata applicata la sanzione richiesta.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso del magistrato: la Sezione disciplinare aveva valutato complessivamente le prove e l’attività scientifica poteva costituire un indice della partecipazione attiva alla scuola; inoltre, la disciplina legislativa non subordinava l’illecito alla percezione di un vantaggio economico e la circolare del C.S.M. non poteva restringere o integrare la fattispecie prevista dalla legge. Ha respinto anche il terzo motivo: la richiesta di escutere il direttore non indicava con sufficiente specificità le circostanze e la rilevanza decisiva della prova; l’istanza poteva essere valutata come sollecitazione ai poteri officiosi del giudice e gli atti già acquisiti potevano essere utilizzati nel procedimento disciplinare secondo le regole compatibili. Il quarto motivo sulla proporzionalità della sanzione è rimasto assorbito. La Corte ha rigettato l’eccezione di carenza d’interesse del Procuratore generale: l’azione disciplinare è esercitata nell’interesse del rispetto della legge e l’assoluzione su uno dei capi era comunque impugnabile. Ha accolto il ricorso del Procuratore generale, rilevando che l’assoluzione dalla lett. a) era sorretta da motivazione insufficiente: non erano stati valutati congiuntamente il contesto di soggezione psicologica, la qualità di magistrato nota alle borsiste, le pressioni e i possibili vantaggi prospettati, né la possibilità che il timore di un minore aiuto nella preparazione al concorso fosse collegato alla funzione del ricorrente. La sentenza è stata cassata limitatamente al capo assolutorio e rinviata alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la conseguente rivalutazione complessiva ai fini sanzionatori. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. d)
In altri termini, è soltanto quest’ultima a contenere, attraverso l’espresso rinvio di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), cit., l’indicazione di ciò che ai magistrati è vietato; per cui le Sezioni Unite intendono oggi ribadire quanto già detto nella citata sentenza, e cioè che “la circolare del Consiglio sugli incarichi extragiudiziari, come non potrebbe innovare o integrare la portata delle attività vietate, così neanche potrebbe imporre alla Sezione disciplinare un’interpretazione autentica di ciò che rientra (o che fuoriesce) dai confini dell’art. 16, comma 1”.
L’illecito disciplinare è definito dalla norma di legge mediante il rinvio all’art. 16 del R.D. n. 12/1941; una circolare del C.S.M. non può ampliare, integrare o restringere il perimetro legale delle attività vietate.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, comma 1
Così inquadrati correttamente i termini giuridici della questione, le Sezioni Unite rilevano che la ratio legis – che costituisce, per così dire, il faro che deve guidare l’interprete nel suo compito di ricostruzione del sistema – è nel senso che l’attività giudiziaria, per l’altissima rilevanza costituzionale e sociale che riveste e per l’affidamento che in essa ripongono i consociati, non può tollerare la commistione con altre attività, pubbliche o private, che possano far insorgere il dubbio che il magistrato venga distolto, distratto o reso comunque meno solerte nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Il divieto di assumere impieghi o uffici e di svolgere attività incompatibili tutela la priorità e l’affidabilità della funzione giudiziaria, evitando commistioni che possano comprometterne l’efficacia, l’apparenza di indipendenza e imparzialità o la fiducia dei consociati. L’illecito non richiede che l’attività abbia prodotto un tornaconto economico.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. a)
Ragione per cui tale illecito sussiste anche quando non venga spesa in modo esplicito la qualità di magistrato, se essa è nota all’interlocutore, essendo necessario l’uso strumentale di detta qualità allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti, per sè o per altri (sentenza 28 maggio 2020, n. 10086).
L’abuso della qualità di magistrato può essere implicito: è sufficiente che la qualità, nota all’interlocutore e inserita in un contesto idoneo a esercitare pressione o influenzarne le decisioni, sia strumentalmente utilizzata per procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 14, comma 3
A livello di legge ordinaria, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, nell’indicare il Procuratore generale della Corte di cassazione, accanto al Ministro della giustizia, come titolare dell’azione disciplinare, al comma 3 specifica che il primo ha “l’obbligo” di esercitare tale azione.
Il Procuratore generale esercita l’azione disciplinare in forza di un obbligo istituzionale di tutela del rispetto della legge, non per il soddisfacimento di una pretesa punitiva; conserva quindi interesse a impugnare una pronuncia assolutoria anche quando sia stata irrogata la sanzione da lui richiesta per un diverso addebito.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 18, comma 4
E’ necessario rilevare, innanzitutto, che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4, nel regolare le modalità di svolgimento del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del C.S.M., dispone che si applichino le norme del codice di procedura penale, “in quanto compatibili”.
Le norme del codice di procedura penale si applicano al giudizio disciplinare dei magistrati soltanto nei limiti della compatibilità; i richiami al rito penale sono interpretati restrittivamente e non comportano l’automatica applicazione di tutte le sue regole.
Massime di principio
- La fattispecie disciplinare che vieta ai magistrati attività incompatibili con la funzione giudiziaria va ricostruita sulla base della legge e del rinvio da essa operato; una circolare del C.S.M., quale atto di normazione secondaria, non può ampliare, integrare o restringere il perimetro dell’illecito, in particolare in un sistema disciplinare retto dal principio di tipicità.
- La partecipazione attiva di un magistrato all’organizzazione di una scuola privata di preparazione a concorsi giuridici può ricadere nel divieto di cui all’art. 16 del R.D. n. 12/1941 anche se non comporta un vantaggio economico; la qualificazione dipende dalle attività concretamente svolte e dalla loro effettiva partecipazione alla gestione del corso.
- L’abuso della qualità di magistrato per procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto non richiede che la qualifica sia esplicitamente dichiarata: può risultare dal contesto quando essa è nota agli interlocutori e concorre a esercitare una pressione psicologica idonea a influenzarne le determinazioni.
- Nel giudizio disciplinare, il diritto alla prova a discarico richiede che la parte indichi in modo specifico le circostanze dell’esame e la rilevanza della prova; la mera qualificazione di un soggetto come testimone principale non dimostra che la sua escussione avrebbe avuto carattere decisivo.
- Nel procedimento disciplinare dei magistrati le norme del codice di procedura penale operano nei limiti della compatibilità. In presenza di un unico fascicolo d’ufficio, gli atti d’indagine acquisiti possono essere utilizzati secondo le regole compatibili con il procedimento, senza applicare automaticamente il sistema del doppio fascicolo proprio del processo penale.
- La motivazione sull’abuso della qualità di magistrato deve valutare unitariamente gli elementi del contesto che possono indicare una pressione psicologica, inclusa la conoscenza della qualifica da parte degli interlocutori e la possibile incidenza di essa sulle loro scelte; non è sufficiente ricondurre la soggezione a un diverso ruolo di influenza senza confrontarsi con gli ulteriori elementi risultanti dagli atti.
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