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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6000/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'erogazione di un contributo regionale deliberato il 16/12/2003: LA.MA. S.r.l. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per C 70.000,00 come saldo del contributo; Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova) oppose chiedendo anche la restituzione di un anticipo di C 30.000,00, deducendo che LA.MA. non possedeva i requisiti richiesti dal bando (in particolare la piena disponibilità dell'immobile destinato all'attività e la veridicità delle autocertificazioni). In primo grado il giudice ordinario respinse l'opposizione e accolse la domanda di LA.MA. per il risarcimento del maggior danno; la Corte d'appello di Roma confermò, ritenendo che la questione atteneva all'esecuzione della sovvenzione deliberata e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Lazio Innova impugnò in Cassazione deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, violazioni di norme e di interpretazione del bando circa la disponibilità dell'immobile e richiamando il vizio di motivazione su fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Lazio Innova. Ha ritenuto infondato il motivo di giurisdizione: la controversia verteva sull'esecuzione di una sovvenzione già deliberata e sulle inosservanze del beneficiario nella fase attuativa, situazioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, per novità e per mancanza di indicazione di fatti decisivi e documenti specifici. Sono state disposte le spese di giudizio a carico della ricorrente e il rimborso delle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    Norma richiamata per il rimborso del cosiddetto maggior danno; applicata dalla corte di merito per la condanna al risarcimento a favore della resistente in relazione all'inadempimento contrattuale/obbligazioni connesse alla erogazione del contributo

  • art. 560 c.p.c.

    Riguarda l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per atti dispositivi del debitore pignorato; la Corte ha ritenuto che la locazione stipulata senza tale autorizzazione è comunque valida ma inefficace nei confronti del creditore procedente (inopponibile), con conseguenze sull'opponibilità della disponibilità dell'immobile nel rapporto con terzi creditori

  • art. 1 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del tema della ripartizione di giurisdizione fra giudice ordinario e amministrativo

  • art. 103 Cost.

    Citato nell'argomentazione relativa alla competenza giurisdizionale; usato per inquadrare il riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria

  • art. 7 codice del processo amministrativo

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giurisdizione e tutela degli interessi legittimi; la Corte lo tiene presente nel quadro della distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5

    Norme tassative per i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha valutato tali censure e le ha dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e per novità

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Precetto sull'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione: la ricorrente non ha trascritto né riassunto le parti del bando e dell'atto di impegno invocate, rendendo illogica e inidonea la contestazione

  • art. 1362 c.c. e art. 1363 c.c.

    Norme sull'interpretazione del negozio giuridico; richiamate dalla ricorrente ma senza indicare come la Corte d'appello le avrebbe violate, contribuendo all'inammissibilità per mancata autosufficienza

  • art. 348 ter c.p.c.

    Regola la cd. 'doppia conforme': la Corte ha rilevato che alcune censure erano inammissibili anche perché configuravano una duplicazione di motivi gia' giudicati nei gradi precedenti

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di raddoppio; utilizzata per la liquidazione delle spese a carico della ricorrente

  • d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme costituzionali e regolamentari ma senza una precisa indicazione di violazione o applicazione concreta, contributo alla carenza di autosufficienza del ricorso

Massime di principio

  • Riparto di giurisdizione: se la controversia riguarda l'esecuzione di un contributo già deliberato e la verifica degli obblighi del beneficiario in fase attuativa (mancata disponibilità dei beni, inadempimenti concreti), la competenza è del giudice ordinario; se invece l'amministrazione esercita poteri autoritativi di autotutela per vizi di legittimità o per revoca, la competenza è del giudice amministrativo
  • Sulle locazioni di immobili pignorati: la locazione stipulata senza l'autorizzazione dell'art. 560 c.p.c. non è automaticamente nulla; è valida ma inefficace nei confronti del creditore procedente, per cui occorre valutare caso per caso se la 'disponibilità' richiesta da un bando sia soddisfatta rispetto all'amministrazione e rispetto a terzi creditori
  • Prova e tempestività delle censure: questioni sostanziali o documenti (es. clausole del bando, atti di impegno) devono essere sollevati e prodotti nei gradi di merito; introdurre novità in cassazione è, di regola, inammissibile. In cassazione è inoltre indispensabile l'autosufficienza del ricorso (trascrizione o riassunto dei documenti rilevanti)
  • Se un bando richiede la disponibilità di un bene 'al momento della domanda', va interpretato alla luce del testo del bando stesso e prodotto e dedotto già nel giudizio di merito; in mancanza di prova e di tempestiva contestazione il relativo profilo può essere considerato inammissibile in sede di legittimità
  • Per contestare decisioni di merito in Cassazione occorre indicare chiaramente i fatti storici decisivi ed eventuali violazioni di diritto: censure meramente generiche o non autosufficienti sono destinate a essere dichiarate inammissibili

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