Cassazione Civile, Sentenza n. 5939/2021 del 04/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione (n. TK3C06403871) che richiedeva il pagamento di sanzioni per omessa autofatturazione relativa a rifornimenti di carburante a bordo dell'imbarcazione da diporto per l'anno 2008. La questione centrale era la qualificazione del rapporto tra la società armatrice e gli utilizzatori (Paola Perego e Lucio Presta): l'Amministrazione riteneva che l'imbarcazione fosse concessa in "locazione" (con conseguente inapplicabilità della non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis, lett. a), DPR n. 633/1972), mentre la contribuente sosteneva si trattasse di "noleggio" esente da tale obbligo di autofatturazione. In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 1362 c.c. (interpretazione del contratto) e degli artt. 42 e 47 d.lgs. n.171/2005 (criteri di distinzione tra noleggio e locazione), nonché faceva valere giudicati favorevoli su anni diversi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione per inammissibilità (difetto di autosufficienza del motivo), confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva qualificato il rapporto come "locazione". La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente: le pronunce favorevoli relative ad anni diversi (2006 e 2007) non potevano vincolare il giudizio relativo al 2008, trattandosi di periodi di imposta distinti e di rapporti non necessariamente caratterizzati da una esecuzione prolungata o da effetti pluriennali tali da determinare efficacia espansiva del giudicato. Sul profilo processuale la Corte ha sottolineato l'onere del ricorrente in cassazione di indicare dove i documenti e le clausole contrattuali censurate siano stati prodotti in sede di merito e di riprodurne il contenuto, ai fini dell'ammissibilità (art. 366 n.6 c.p.c.), nella prospettazione di doglianze sull'interpretazione contrattuale
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai criteri di interpretazione del contratto; la Corte ricorda che l'interpretazione del contratto è attività di merito e che in cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti e della comune volontà delle parti senza rispetto dei requisiti di autosufficienza del motivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento delle doglianze di legittimità per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza
art. 42 d.lgs. n.171/2005
Richiamato dalla ricorrente come criterio per distinguere noleggio e locazione; la Corte ha osservato che la valutazione dei fatti e degli elementi contrattuali spetta al giudice di merito
art. 47 d.lgs. n.171/2005
Analogamente ricollegato alla differenziazione tra noleggio e locazione; la Corte ha richiamato i criteri previsti ma ha confermato che il merito ha opportunamente valutato gli elementi rilevanti
art. 8-bis, lett. a), DPR n. 633/1972
Norma fiscale relativa alla non imponibilità IVA per talune cessioni/servizi connessi a imbarcazioni: la sua applicabilità è stata contestata dall'Amministrazione e dipende dalla qualificazione del rapporto (locazione vs noleggio)
art. 2909 c.c.
Richiamato implicitamente nelle considerazioni sul giudicato esterno; la giurisprudenza UE e di legittimità limita l'operatività del giudicato nazionale qualora ostacoli l'effettività del diritto dell'Unione, ma solo in ipotesi ristrette
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (es. C-2/08 Olimpiclub; C-213/13 Pizzarotti; C-34/19 Telecom Italia; C-424/19 Cabinet de avocat UR)
Principi richiamati: il diritto UE non impone ai giudici nazionali di disapplicare norme processuali che conferiscono autorità di cosa giudicata, salvo che l'applicazione del giudicato renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti comunitari (principi di equivalenza ed effettività). In materia IVA, la CGUE ha però previsto limiti all'estensione del giudicato quando l'effetto del giudicato impedirrebbe l'applicazione corretta del diritto UE su periodi diversi
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. Un. n. 13916/2006; sentenze sez. 5: n.4832/2015, n.8855/2016, n.31084/2019)
Principi nazionali richiamati: efficacia vincolante del giudicato esterno nei tributi periodici limitata ai casi di fatti aventi efficacia permanente o pluriennale o rapporti ad esecuzione prolungata; la Cassazione ha ribadito i limiti all'espansione del giudicato e l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione
Massime di principio
- In materia contrattuale il giudice di merito è titolare dell'accertamento della comune volontà delle parti; in cassazione non è consentita una nuova interpretazione del contratto se non nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 n.6 c.p.c.) e dei canoni di ermeneutica richiamati
- Per le imposte periodiche (IVA) l'efficacia estensiva del giudicato esterno è limitata ai casi in cui gli elementi accertati abbiano efficacia permanente o pluriennale o riguardino un rapporto ad esecuzione prolungata; per anni diversi occorre verificare la persistenza fattuale degli elementi
- Per superare il vincolo del giudicato con argomenti di diritto UE è necessario dimostrare che l'applicazione del giudicato ostacolerebbe l'effettività o l'applicazione uniforme delle norme UE in materia di IVA; si tratta di un'eccezione strettamente circoscritta
- Nel distinguere "locazione" da "noleggio" di imbarcazioni valutare elementi fattuali (disponibilità dell'imbarcazione, presenza e dipendenza dell'equipaggio, chi assume oneri e rischi della navigazione, esercizio continuativo dell'attività di noleggio, documentazione amministrativa, emissione di fatture, durata e stabilità dell'affidamento) e non solo il "nomen iuris" del contratto
- Per impugnare in cassazione una decisione di merito sulla qualificazione contrattuale occorre: riprodurre nel motivo le clausole contrattuali rilevanti, indicare dove i documenti siano prodotti in atti e spiegare concretamente in quale punto il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni interpretativi; l'assenza di tali elementi determina l'inammissibilità
- Quando si invocano sentenze favorevoli relative ad anni diversi (giudicato esterno) la parte deve dimostrare che gli elementi accertati sono sostanzialmente identici e permanente nel tempo; diversamente il giudicato non vincola il giudice che decide per un altro periodo d'imposta
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