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Ordinanza

Ordinanza n. 186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare contro lo svolgimento della procedura concorsuale senza accomodamenti adeguati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, lamentando che, nello svolgimento della prova pratica e del colloquio orale della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, la Commissione esaminatrice non avesse tenuto conto della sua condizione di disabilità, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, e dell'invalidità civile pari al 74%. La candidata sosteneva di avere documentato tempestivamente la propria condizione mediante comunicazioni del 21 marzo, 28 marzo e 5 aprile 2025, nonché mediante ulteriore produzione documentale immediatamente prima delle prove. In particolare, nella comunicazione del 28 marzo aveva chiesto l'avvicinamento della sede per evitare un viaggio estenuante e, ove fosse stato necessario recarsi nella regione per il concorso orale, il supporto previsto per persone con disabilità e DSA, allegando la documentazione sanitaria. L'Amministrazione sosteneva invece di avere ricevuto soltanto la comunicazione del 21 marzo, riferita esclusivamente allo spostamento della sede d'esame. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare, ritenendo le comunicazioni ampiamente generiche. L'appellante ha contestato tale valutazione, evidenziando la presenza della documentazione sanitaria allegata e la specificità della richiesta di supporto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare di primo grado. Ha ritenuto rilevante, ai fini della valutazione cautelare, che le comunicazioni della candidata fossero corredate dalla documentazione sanitaria e che, almeno nella comunicazione del 28 marzo, fosse stata formulata una richiesta di supporto collegata alla condizione di disabilità e ai disturbi specifici dell'apprendimento. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di ripetere la prova orale adottando accomodamenti ragionevoli compatibili con lo stato di salute dell'appellante, entro 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, una volta adottata la misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • legge n. 104/1992

    Rileva quale riferimento normativo per la condizione di disabilità della candidata e per la richiesta di supporto nello svolgimento delle prove.

  • legge n. 170/2010

    Richiamata dalla candidata in relazione al supporto per persone con DSA.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare relativa allo svolgimento di prove concorsuali da parte di una persona con disabilità, la presenza di comunicazioni corredate dalla documentazione sanitaria e contenenti una richiesta di supporto impedisce di considerare automaticamente generiche le istanze del candidato e impone all'amministrazione una valutazione effettiva delle esigenze rappresentate.
  • L'amministrazione che organizza una procedura concorsuale deve adottare, ove richiesti e compatibili con lo stato di salute del candidato, accomodamenti ragionevoli idonei a consentire lo svolgimento della prova in condizioni effettive di parità.
  • Qualora in sede cautelare emerga che una prova orale è stata svolta senza la considerazione adeguata della documentata condizione di disabilità del candidato, il giudice amministrativo può ordinare la ripetizione della prova con l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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