Cassazione Penale, Sentenza n. 13958/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) inosservanza di norme processuali per il negato rinvio dell'udienza del 17/05/2021 a causa dell'impedimento del difensore, con conseguente revoca implicita dell'ordinanza di ammissione delle prove e chiusura dell'istruttoria; 2) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata escussione dei testi indicati dalla difesa; 3) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena, condizioni per la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Sul punto processuale relativo al rinvio, la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse stata adeguatamente sollevata in appello e che il difensore non avesse documentato i requisiti previsti dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. (mancanza di indicazione delle ragioni essenziali della presenza in altro processo e dell'impossibilità di avvalersi di sostituto). Quanto alle prove/testimoni, la censura è stata ritenuta generica perché non indicava quali circostanze rilevanti sarebbero state dimostrate dalle testimonianze mancanti né lacune logiche nell'atto motivazionale di merito. Sui profili di responsabilità e sanzionatori la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto un'analisi logica e coerente delle prove (dichiarazioni del legale rappresentante, riscontri documentali, ricezione della merce, mancato pagamento, omessa restituzione dei beni) e che la pena (1 anno e 6 mesi) e la condizione per la sospensione condizionale (pagamento della provvisionale) fossero congrue e legittime. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata per indicare la procedura con cui si è proceduto alla valutazione del ricorso (forme procedurali straordinarie previste dal decreto-legge convertito).
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso per cassazione sia proposto per motivi consentiti; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti e perciò inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Esige la specificità della motivazione nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero privi della specificità richiesta.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti dell'impedimento del difensore per giustificare il rinvio; la Corte ha applicato tali criteri (comunicazione tempestiva, motivazione dell'essenzialità della presenza, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituto) e ha ritenuto non soddisfatti i requisiti nel caso concreto.
Richiesto dalle norme sull'impedimento per valutare la possibilità di avvalersi di un sostituto; la Corte ha ritenuto che l'impossibilità di ricorrere a un sostituto non fosse dimostrata.
Consente la sospensione condizionale della pena con condizioni; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile.
Massime di principio
- Per ottenere il rinvio per impedimento del difensore è necessario documentare tempestivamente e specificamente: la contemporaneità degli impegni, le ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso processo, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (art. 420-ter, comma 5).
- In cassazione le censure processuali sollevate per la prima volta devono risultare adeguatamente prospettate in grado e con la specificità richiesta dalle norme di rito; argomentazioni generiche o non sollevate in appello sono spesso inammissibili.
- La mancata escussione di testimoni può costituire motivo utile solo se il ricorrente indica chiaramente quali circostanze rilevanti i testi avrebbero dimostrato e come la loro assenza abbia determinato una lacuna decisiva nella motivazione di merito.
- Le valutazioni di merito sulla responsabilità e sulle prove sono solide contro il sindacato di legittimità quando risultino motivate logicamente e coerentemente con riscontri documentali e dichiarazioni; per impugnare tali valutazioni in cassazione occorre dimostrare contraddizioni o illogicità manifeste nell'atto motivazionale.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti sono sindacabili in cassazione solo se emerge uno sviamento logico o una manifesta illogicità; la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale è conforme all'art. 165 c.p. se proporzionata e motivata.
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