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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dal rendiconto della gestione dei commissari liquidatori di una procedura di amministrazione straordinaria, poi convertita in fallimento. I commissari avevano depositato il conto della gestione; la curatela del fallimento aveva contestato quel rendiconto, lamentando in particolare pagamenti di crediti prededucibili eseguiti senza autorizzazione, senza formale ammissione dei crediti a uno stato passivo integrativo e senza piano di riparto. I commissari avevano sostenuto che la curatela non potesse più contestare il rendiconto nel procedimento ex art. 75 d.lgs. 270/1999, perché aveva già promosso un distinto giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e perché vi sarebbe stato giudicato sulle questioni già trattate in quel giudizio. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 263 c.p.c. e 75 d.lgs. 270/1999, per asserita consumazione del potere di contestare il rendiconto da parte della curatela; 2) falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. 270/1999, per insindacabilità, da parte dei curatori del fallimento, delle modalità di gestione della procedura di amministrazione straordinaria, anche in ragione del precedente controllo ministeriale e del giudicato formatosi nella causa di rendiconto ordinaria; 3) violazione degli artt. 75 d.lgs. 270/1999 e 111-bis l.fall., perché il decreto avrebbe illegittimamente ritenuto contestabili i pagamenti in prededuzione effettuati dai commissari senza autorizzazione e senza formale procedura di accertamento e riparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la pendenza del giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c., e la mancata sua definizione con accettazione del conto o con sentenza definitiva sul merito, non precludevano alla curatela di proporre contestazioni al conto depositato nella sede speciale prevista dall’art. 75 d.lgs. 270/1999. Ha inoltre chiarito che il controllo amministrativo del ministero sulla procedura non esclude il successivo controllo giudiziale sul rendiconto, e che la sentenza non definitiva non impugnata emessa nel giudizio ordinario aveva efficacia di giudicato solo sull’obbligo di rendere il conto, non sulle contestazioni al conto medesimo nel diverso procedimento speciale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, che aveva già affermato l’illegittimità dei pagamenti prededucibili senza autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    richiamato quale base del reclamo avverso il decreto del tribunale in materia concorsuale.

  • art. 75 d.lgs. n. 270/1999

    norma che disciplina il deposito del conto della gestione nella procedura di amministrazione straordinaria e la possibilità per gli interessati di proporre contestazioni; la Corte la qualifica come procedimento speciale e autonomo rispetto all’ordinario giudizio di rendiconto.

  • art. 263 c.p.c.

    il giudizio ordinario di rendiconto è facoltativo, si sviluppa come giudizio di cognizione di merito e, se non si conclude con accettazione del conto o con sentenza definitiva, non preclude contestazioni nel successivo procedimento speciale.

  • art. 264 c.p.c.

    richiamato per indicare l’alternativa tra accettazione del conto e specificazione delle partite impugnate nel giudizio di rendiconto.

  • art. 266 c.p.c.

    l’approvazione del conto impedisce contestazioni successive, salvo ipotesi limitate di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    l’estinzione del processo non travolge le sentenze non definitive di merito già passate in giudicato.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato per il regime dei crediti prededucibili e per il meccanismo di pagamento nel fallimento.

  • art. 111-bis l. fall.

    invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva perché dichiara il motivo inammissibile.

  • art. 112 l. fall.

    richiamato nel ragionamento sulla disciplina concorsuale dei pagamenti e del controllo della procedura.

  • art. 116 l. fall.

    usato per descrivere il modello del rendiconto concorsuale e il potere degli interessati di proporre contestazioni.

  • art. 200, comma 1, l. fall.

    richiamato per il ruolo gestorio dei commissari nella procedura sostitutiva degli amministratori.

  • art. 212 l. fall.

    richiamato per affermare che, anche nella procedura assimilata, i pagamenti in prededuzione non possono avvenire senza la prescritta autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

  • art. 213 l. fall.

    richiamato quale base del deposito del rendiconto e delle contestazioni al tribunale nel procedimento concorsuale speciale.

  • art. 38, comma 2, l. fall.

    richiamato come possibile ulteriore profilo di responsabilità personale del curatore/gestore, se l’operato abbia arrecato pregiudizio alla massa o ai creditori.

  • art. 16, n. 3, l. fall.

    richiamato in relazione all’obbligo del curatore di acquisire e gestire i beni e i rapporti della massa fallimentare.

  • art. 89, comma 2, l. fall.

    richiamato in connessione con la gestione del patrimonio e il subentro del curatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come vizio dedotto per violazione/falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel sistema concorsuale, il rendiconto speciale del gestore cessato e il giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. sono procedimenti distinti: la mera pendenza del giudizio ordinario non preclude agli interessati di formulare contestazioni nel procedimento speciale previsto dalla normativa concorsuale.
  • L’approvazione del conto, o una sentenza definitiva che lo definisca nel merito, è il momento che preclude ulteriori contestazioni sul rendiconto; in assenza di tale approvazione o di giudicato sul merito, il conto resta contestabile nella sede prevista dalla legge speciale.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio di rendiconto ordinario sull’obbligo di rendere il conto non si estende automaticamente alle contestazioni sul contenuto del conto nel diverso procedimento speciale, quando l’oggetto e la funzione dei due rimedi siano differenti.
  • Il controllo amministrativo o di vigilanza sulla gestione di una procedura concorsuale non esclude il successivo sindacato giudiziale sul rendiconto quando la legge preveda espressamente la possibilità di contestazione da parte degli interessati.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarsi in modo puntuale con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura non è sufficiente a superare l’onere di specificità.
  • Nelle procedure concorsuali, il pagamento dei crediti prededucibili richiede il rispetto dei presupposti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile; un pagamento eseguito in autonomia dall’organo gestorio, senza l’atto autorizzativo richiesto, può essere legittimamente contestato nel rendiconto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoRendiconto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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