Sentenza n. 6312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 283 del 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere di ARPACal che aveva dichiarato non procedibile e non conforme l’istanza di verifica di conformità ambientale della concessione di derivazione a uso idroelettrico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto la concessione di derivazione e l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto mini-idroelettrico sul torrente Piazza. Ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante, aveva presentato ad ARPACal un’istanza di verifica di conformità, corredata da una relazione tecnica sul rischio ambientale e sul deflusso ecologico. ARPACal aveva dichiarato l’istanza non procedibile e non conforme, ritenendo mancanti informazioni sulla tipizzazione e classificazione dello stato ecologico del corpo idrico e rilevando la propria incompetenza rispetto alla tipizzazione e classificazione richiesta. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti. In appello la società ha dedotto: erroneo inquadramento del potere amministrativo e contraddittorietà della motivazione; violazione della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria; violazione delle Linee guida approvate con D.D. n. 29/STA del 13 dicembre 2017; erronea applicazione del principio di precauzione; erronea valutazione della spettanza del bene della vita e della domanda risarcitoria, anche alla luce dell’Adunanza plenaria n. 7/2021. La società ha sostenuto che ARPACal non avesse coinvolto le amministrazioni competenti, in particolare la Regione, né instaurato un’interlocuzione con l’interessata, e che l’assenza di una previa tipizzazione formale non consentisse di arrestare il procedimento, poiché erano comunque disponibili gli elementi necessari per effettuare la verifica di conformità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento di ARPACal del 3 agosto 2020. Il Collegio ha valorizzato la verificazione disposta in appello, secondo cui il torrente Piazza è un corpo idrico fortemente modificato, presenta una qualità ambientale al più sufficiente, è interessato da un impatto derivativo lieve e presenta un rischio ambientale basso. Le numerose briglie presenti lungo il corso d’acqua rendevano erronea l’attribuzione di uno stato ecologico elevato propria di un corpo idrico naturale. La verificazione aveva inoltre accertato che, anche in assenza di una precedente caratterizzazione formale, le autorità territoriali disponevano degli elementi necessari per esprimere il parere di conformità e che la derivazione avrebbe potuto essere assentita, eventualmente con prescrizioni, anche mediante un incremento del deflusso ecologico sino al 45%. Il provvedimento di ARPACal è stato ritenuto illegittimo per istruttoria lacunosa e motivazione sommaria e generica: l’amministrazione non poteva dichiarare l’istanza improcedibile per mancanza degli elementi minimi quando tali elementi erano disponibili e consentivano una valutazione nel merito. Il richiamo al principio di precauzione non imponeva automaticamente di applicare il livello massimo di tutela né di arrestare il procedimento in mancanza di tipizzazione formale, qualora un’adeguata istruttoria consentisse di valutare la compatibilità dell’intervento. La domanda risarcitoria per danno da ritardo è stata invece respinta in questa fase, poiché l’amministrazione deve previamente rideterminarsi sull’autorizzabilità del progetto; solo dopo tale determinazione sarà possibile verificare l’ingiustizia del danno e gli ulteriori presupposti della responsabilità. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione sono state poste solidalmente a carico di ARPACal e Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, lett. c), D.M. 4 luglio 2019
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di verifica di conformità della concessione di derivazione ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante.
È richiamata in relazione ai dedotti vizi di istruttoria e motivazione; il provvedimento è stato annullato perché adottato sulla base di un’istruttoria lacunosa e di una motivazione sommaria e generica.
D.D. n. 29/STA del 13 dicembre 2017
Le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche costituiscono il riferimento tecnico per la verifica del rischio ambientale e della compatibilità della derivazione.
D.D. n. 30/STA del 2017
È richiamato quale riferimento metodologico per la determinazione del deflusso ecologico e per la valutazione della compatibilità della derivazione.
Allegato 3, Parte III, d.lgs. 152/2006
Presenza di opere trasversali (briglie o traverse) all'interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che determinano forti alterazioni delle condizioni idrodinamiche, con la creazione di tratti artificialmente lentici per una porzione determinante del corpo idrico.
Il criterio è stato applicato per qualificare il torrente come corpo idrico fortemente modificato, in ragione della presenza di numerose briglie, e non come corpo idrico naturale di qualità elevata.
principio di precauzione
Il principio non impone automaticamente il massimo livello di tutela né consente di arrestare il procedimento quando, sulla base di un’adeguata istruttoria, l’amministrazione dispone degli elementi per valutare la conformità dell’intervento; può giustificare prescrizioni, tra cui l’incremento del deflusso ecologico.
Adunanza Plenaria n. 7/2021
È richiamata dalla società appellante in relazione alla domanda risarcitoria; il Consiglio di Stato rinvia la verifica della spettanza del bene della vita e dell’ingiustizia del danno alla successiva rideterminazione amministrativa.
Massime di principio
- L’amministrazione non può dichiarare improcedibile un’istanza di verifica ambientale per l’assenza di una previa tipizzazione o classificazione formale del corpo idrico quando dispone comunque, attraverso la documentazione tecnica e gli accertamenti disponibili, degli elementi minimi necessari per svolgere una valutazione nel merito.
- Un provvedimento ambientale che arresti il procedimento deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui gli elementi acquisiti non consentono la verifica richiesta; una motivazione sommaria e generica, fondata su un’istruttoria lacunosa, determina l’illegittimità dell’atto.
- Il principio di precauzione non impone automaticamente l’attribuzione del livello massimo di tutela né l’arresto del procedimento in assenza di una tipizzazione formale, quando un’adeguata istruttoria consenta di valutare il rischio ambientale e la compatibilità dell’intervento; esso può essere attuato mediante prescrizioni proporzionate, incluso l’incremento del deflusso ecologico.
- La qualificazione di un corso d’acqua come corpo idrico fortemente modificato può essere desunta dalle rilevanti alterazioni idromorfologiche documentate, quali la presenza diffusa di briglie che modificano la pendenza dell’alveo e il regime idraulico; tale qualificazione incide sulla valutazione dello stato ecologico e del rischio ambientale.
- L’annullamento del diniego o dell’arresto procedimentale non comporta di per sé il riconoscimento del risarcimento per danno da ritardo quando l’amministrazione deve ancora rideterminarsi sull’autorizzabilità del progetto: la spettanza del bene della vita e l’ingiustizia del danno devono essere verificate alla luce della successiva decisione amministrativa e degli ulteriori presupposti della responsabilità.
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