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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 19 febbraio 2026, con il quale il RUP ha comunicato alla ricorrente aggiudicataria l’esclusione dalla procedura; - del provvedimento del 23 febbraio 2026, con il quale il RUP ha confermato l’esclusione della ricorrente; - del provvedimento, prot. 1228/2025E del 16 marzo 2026, con cui il RUP ha nuovamente confermato la l’esclusione della ricorrente a causa del mancato possesso delle capacità tecnico-professionali previste dall’art. 6.3 del disciplinare di gara; - della clausola di cui all’art. 6.3 del disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale), nella parte in cui prevede che il concorrente «deve dimostrare di aver realizzato e sviluppato almeno n.1 progetto di catalogazione digitale di collezioni museali presso un museo di rilievo internazionale»; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva qualora medio tempore disposta; - di tutti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice della procedura di gara; - di ogni altro atto anteriore, connesso o conseguente a quello impugnato; e per la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio nonché, ai sensi degli artt. 121 e 122 del c.p.a., della dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio;

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del RUP che hanno disposto e confermato l’esclusione dalla gara per il mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dall’art. 6.3 del disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata esclusa dalla procedura e la clausola dell’art. 6.3 del disciplinare, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti, l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio, nonché, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto. La gara aveva ad oggetto la fornitura di una soluzione software per la catalogazione e gestione del patrimonio museale, con assistenza e manutenzione per cinque anni. Il disciplinare richiedeva di dimostrare, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023, l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno un progetto di catalogazione digitale di collezioni museali presso un museo di rilievo internazionale. La ricorrente sosteneva di possedere il requisito sulla base di un precedente servizio concernente la fornitura di apparecchiatura hardware e la realizzazione di un’app per la valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante giochi e realtà aumentata, presso un museo civico. Deduceva inoltre il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita dell’importante contratto e invocava l’interesse pubblico alla sospensione, richiamando il fatto che la propria offerta era stata valutata come la più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l’art. 6.3 del disciplinare, letto alla luce dell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023, sembra richiedere un servizio meramente analogo e non identico a quello oggetto della gara; tuttavia, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il servizio precedente svolto dalla ricorrente non appariva analogo alla catalogazione digitale di collezioni museali. Il giudice ha inoltre precisato che, qualora la clausola fosse stata interpretata come richiesta di un requisito identico a quello della commessa, essa avrebbe natura escludente e avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente. Quanto al periculum, il danno derivante dalla mancata aggiudicazione non è stato ritenuto irreparabile, poiché l’appalto non era ancora stato aggiudicato e l’eventuale pregiudizio avrebbe potuto essere ristorato in forma specifica mediante il subentro. L’interesse pubblico alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è stato considerato idoneo a fondare un danno grave e irreparabile nella sfera giuridica della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in ulteriori euro 1.000,00 oltre accessori in favore dell’impresa controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati

    La disposizione consente alla stazione appaltante di richiedere, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di contratti analoghi e non necessariamente identici a quello oggetto dell’affidamento.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more.

Massime di principio

  • Il requisito di capacità tecnico-professionale fondato sull’esecuzione di precedenti contratti analoghi, previsto dall’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023, non può essere automaticamente inteso come requisito di identità del servizio precedente rispetto a quello oggetto della gara.
  • In sede cautelare, la verifica dell’analogia tra il precedente servizio dichiarato dal concorrente e quello oggetto dell’affidamento deve essere compiuta sulla base della documentazione disponibile e con cognizione sommaria; l’assenza di analogia esclude il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
  • Se una clausola della lex specialis richiede in concreto un requisito identico all’oggetto della gara e presenta quindi natura immediatamente escludente, essa deve essere impugnata senza attendere l’adozione del provvedimento di esclusione.
  • La mancata aggiudicazione di un appalto non integra, di per sé, un pregiudizio irreparabile quando l’eventuale danno possa essere ristorato in forma specifica mediante il subentro, ove ne ricorrano i presupposti.
  • L’interesse pubblico alla conservazione dell’offerta ritenuta migliore dalla commissione non costituisce un danno grave e irreparabile riferibile alla sfera giuridica del concorrente escluso e non integra, da solo, il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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