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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione del -OMISSIS- con cui la Prefettura di Torino ha rifiutato di ricevere e protocollare l'istanza di cittadinanza italiana proposta da -OMISSIS- ai sensi della legge 05/02/1992 n. 91, per mancata presentazione del certificato penale del Paese di origine.

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione della Prefettura di Torino con cui è stato rifiutato di ricevere e protocollare l’istanza di cittadinanza italiana per mancata presentazione del certificato penale del Paese di origine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione con cui la Prefettura ha rifiutato di ricevere e protocollare la sua istanza di cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992, assumendo l’incompletezza della documentazione per mancata produzione del certificato penale rilasciato dalla Bielorussia. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del rifiuto, evidenziando di poter ottenere il certificato soltanto facendo ritorno nel Paese di origine e di essere esposto, in caso di rimpatrio, a pericoli non valutati dall’Amministrazione. La questione cautelare ha riguardato anche la natura della comunicazione: sebbene formalmente endoprocedimentale, essa è stata ritenuta immediatamente lesiva perché la richiesta documentale e gli adempimenti necessari per soddisfarla avrebbero determinato una stasi sine die del procedimento e impedito l’esame nel merito della domanda. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di poter beneficiare dell’esonero documentale previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 1994, senza dover previamente presentare una domanda di protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ravvisato apprezzabili profili di fondatezza. L’Amministrazione ha riconosciuto che il certificato richiesto era quello penale bielorusso. Il Collegio ha considerato lesiva la comunicazione impugnata, nonostante la sua forma endoprocedimentale, poiché la lacuna documentale contestata avrebbe prodotto una stasi sine die dell’iter e impedito la valutazione sostanziale della domanda di cittadinanza. Ai fini del fumus boni iuris, ha rilevato che il ricorrente può procurarsi il certificato soltanto rientrando in Bielorussia e che la Prefettura non ha valutato l’attualità e la consistenza dei pericoli dedotti in caso di rimpatrio. Ha inoltre ritenuto prima facie non ragionevole subordinare l’esonero documentale previsto dalla circolare ministeriale alla previa proposizione di una domanda di protezione internazionale, considerato che il ricorrente è già regolarmente soggiornante in Italia e che il pericolo prospettato è omologo a quello rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007 per la protezione sussidiaria. L’istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli effetti esecutivi della determinazione impugnata e obbligo dell’Amministrazione di esaminare l’istanza presentata. La trattazione di merito è stata fissata al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta per la sussistenza di apprezzabili profili di fondatezza e per la necessità di impedire gli effetti lesivi della determinazione impugnata.

  • l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell’istanza di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • Circolare Ministero dell’Interno 23 dicembre 1994, n. K. 60.1

    Prevede un esonero documentale applicabile, secondo la valutazione cautelare del TAR, anche quando l’interessato non possa procurarsi il certificato penale del Paese di origine per pericoli connessi al rimpatrio; il beneficio non appare subordinabile necessariamente alla previa domanda di protezione internazionale.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    È richiamato quale parametro per individuare la natura del pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, ritenuto omologo a quello rilevante ai fini dell’esonero documentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Una comunicazione formalmente endoprocedimentale può essere immediatamente impugnabile quando la richiesta documentale in essa contenuta, e gli adempimenti necessari per soddisfarla, siano idonei a determinare una stasi sine die del procedimento e a impedire l’esame nel merito dell’istanza del privato.
  • Nel giudizio cautelare relativo al rifiuto di ricevere o protocollare una domanda di cittadinanza per mancata produzione del certificato penale del Paese di origine, l’Amministrazione deve valutare concretamente l’attualità e la consistenza dei pericoli che l’interessato deduce in caso di rimpatrio necessario per procurarsi il documento.
  • L’esonero dalla produzione del certificato penale previsto dalla circolare ministeriale applicabile alla documentazione della cittadinanza non può essere ritenuto prima facie subordinato, in ogni caso, alla previa proposizione di una domanda di protezione internazionale, quando l’interessato sia già regolarmente soggiornante in Italia e il pericolo dedotto in caso di rimpatrio sia omologo a quello rilevante ai fini della protezione sussidiaria.
  • Quando il rifiuto di ricevere o protocollare l’istanza impedisce l’avvio o la prosecuzione dell’esame sostanziale della domanda e presenta apprezzabili profili di illegittimità, la tutela cautelare può consistere nella sospensione degli effetti esecutivi dell’atto e nell’ordine all’Amministrazione di esaminare l’istanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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