Ordinanza n. 140/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento notificato in data 19/01/2026 con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 19 gennaio 2026, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani. Il diniego è motivato dalla situazione deficitaria dell’organico dell’ufficio di appartenenza della ricorrente e dalla situazione di organico esuberante nel ruolo richiesto presso la Questura di Trapani. Tali presupposti fattuali sono stati espressamente contestati dalla ricorrente. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Considerata la contestazione delle situazioni di organico poste a fondamento del diniego e la necessità di acquisire elementi utili alla decisione, ha disposto un’istruttoria nei confronti del Ministero dell’Interno, ordinando il deposito entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di tutti gli atti del procedimento, con particolare riferimento alla documentazione attestante la situazione aggiornata degli organici dell’ufficio di appartenenza della ricorrente e dell’ufficio di destinazione richiesto. Ha quindi fissato per il 6 maggio 2026 la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La disposizione costituisce il fondamento della domanda di assegnazione temporanea presentata dalla dipendente; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione sostanziale definitiva.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, la cui trattazione è stata rinviata dopo l’espletamento degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 si fonda su specifiche situazioni di organico contestate dall’interessato, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare gli atti del procedimento e la documentazione aggiornata relativa agli organici dell’ufficio di provenienza e di quello richiesto, prima di decidere la domanda cautelare.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la contestazione di fatti essenziali posti a fondamento del provvedimento può rendere necessario un incombente istruttorio e il rinvio della trattazione cautelare, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza del ricorso o sulla sussistenza del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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