Ordinanza n. 139/2026 - Torino, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, del 30/01/2026 n.170, passata in giudicato; Nonché per la declaratoria di nullità ex art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. e art. 21-septies legge n. 241/1990 ovvero, comunque, l’annullamento, se del caso previa conversione del rito e comunque previa sospensione: - del provvedimento di ANAS spa in data 26/02/2026, che ha confermato i punteggi e la graduatoria precedentemente annullati dalla sentenza TAR Torino n. 170/2026 e ha disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa Collini Lavori s.p.a. della procedura di gara denominata TO 09/24 per l’affidamento dell’appalto denominato «S.S. n. 337 “della Valle Vigezzo”. Lavori di Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte della Ribellasca – 2° stralcio»; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso, in particolare, il verbale delle sedute della Commissione di gara in data 09/02/2026 e 18/02/2026, nonché il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna di ANAS s.p.a. a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo provvedimento di ANAS del 26 febbraio 2026, con conferma dei punteggi e della graduatoria già annullati e aggiudicazione dell’appalto all’impresa Collini Lavori s.p.a., nonché gli atti della Commissione di gara del 9 e 18 febbraio 2026 e il contratto eventualmente stipulato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 170 del 30 gennaio 2026, passata in giudicato, deducendo la nullità del nuovo atto di aggiudicazione per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, ovvero il suo annullamento previa conversione del rito. Ha contestato la conferma dei punteggi e della graduatoria precedentemente annullati, con particolare riferimento alla rivalutazione della voce B.2.1 del disciplinare, relativa all’integrazione agli interventi di mitigazione degli impatti e ai sottocriteri B.2.1.c, “Rumore”, e B.2.1.d, “Fauna”. Ha inoltre chiesto, in caso di stipulazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nell’esecuzione, riservando separata domanda risarcitoria per equivalente.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. A un primo esame, il giudice ha ritenuto che l’impugnazione del nuovo atto di aggiudicazione non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. La Commissione di gara aveva infatti proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai sottocriteri B.2.1.c e B.2.1.d, con una motivazione ritenuta ampia e congruente. Non sono emersi profili di manifesta incongruenza o arbitrarietà tali da consentire il sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica esercitata. Il fatto che i punteggi risultassero identici a quelli attribuiti in precedenza non è stato ritenuto, da solo, sufficiente a dimostrare l’illegittimità o l’elusione del giudicato. Il TAR non ha quindi ravvisato i presupposti per la tutela cautelare e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per ottenere la declaratoria di nullità degli atti adottati in asserita elusione del giudicato; nella fase cautelare il TAR non ha ravvisato elementi sufficienti per accogliere la relativa prospettazione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Invocato quale fondamento della domanda di nullità del nuovo provvedimento amministrativo, ma non applicato in senso favorevole alla ricorrente nella valutazione cautelare.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda di subentro nell’esecuzione del contratto in favore della ricorrente.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato per la riserva di proporre separatamente la domanda di risarcimento del danno per equivalente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mera conferma dei punteggi precedentemente attribuiti non dimostra, di per sé, l’elusione del giudicato o l’illegittimità della riedizione della gara, quando l’amministrazione abbia effettivamente proceduto a una nuova valutazione e l’abbia sorretta da motivazione ampia e congruente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara resta esterno e non può sostituire la valutazione amministrativa, salvo che emergano profili manifesti di incongruenza, arbitrarietà o irragionevolezza.
- La motivazione della rivalutazione dei punteggi deve consentire di ricostruire il percorso logico seguito dalla commissione; quando tale motivazione sia ampia e coerente, non è sufficiente la coincidenza del risultato finale con quello della precedente valutazione per ottenere la sospensione del nuovo atto di aggiudicazione.
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