Ordinanza n. 136/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli esiti conclusivi della Gara europea a lotti per l’acquisizione dei servizi finanziari (n. GA25_004), indetta da CSI - Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte, quanto specificamente al Lotto n. 1 «Affidamento del servizio di cassa e di concessione di linee di credito per il Consorzio» della «Gara europea a lotti per l’acquisizione dei servizi finanziari» (CIG B7DCB240F8), ivi compreso il provvedimento di esclusione di BFF Bank S.p.A. adottato il 16/02/2026 e comunicato a BFF il 18/02/2026, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e dunque senz’altro: - la nota del Responsabile Unico del Procedimento di CSI del 13/03/2026, di conferma del provvedimento di esclusione di BFF; - il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1 di gara del 26/02/2026, non comunicato a BFF, pubblicato su Sintel il 04/03/2026 e solo successivamente conosciuto da BFF; - il verbale relativo alla seduta riservata del 19/02/2026 all’esito della quale si dà atto della graduatoria risultante a seguito dell’esclusione di BFF; - il verbale di seduta riservata del 16/02/2026, all’esito della quale si è disposta l’esclusione di BFF; - per quanto occorrer possa, i verbali relativi alle sedute riservate del 28/11/2025 e del 15/01/2026, nel corso delle quali sono emerse le riferite (da CSI) criticità con riguardo alla offerta BFF e sono stati disposti i conseguenti chiarimenti e approfondimenti; Nonché, in via di risarcimento e/o conseguenzialità, per il riconoscimento della spettanza, in favore della ricorrente BFF, della riammissione alla procedura di gara di cui trattasi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’operatore economico dal lotto n. 1 di una gara europea per l’affidamento del servizio di cassa e la concessione di linee di credito, nonché i successivi atti di graduatoria e aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa bancaria ha impugnato gli esiti conclusivi del lotto n. 1 della gara, il provvedimento di esclusione adottato il 16 febbraio 2026 e confermato dal Responsabile unico del procedimento il 13 marzo 2026, l’aggiudicazione del 26 febbraio 2026 e i verbali delle sedute riservate nelle quali erano state rilevate criticità nell’offerta e richiesti chiarimenti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia e, in via risarcitoria o consequenziale, il riconoscimento della spettanza della riammissione alla procedura. In sede cautelare, la questione principale riguardava la possibilità che la struttura di costi e ricavi proposta dall’impresa costituisse una configurazione fisiologica, sebbene estrema, nell’erogazione di servizi finanziari e, correlativamente, se l’esclusione avesse oltrepassato i limiti della discrezionalità tecnica della stazione appaltante. L’impresa ha inoltre prospettato un pregiudizio economico e reputazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto il fumus di difficile delibazione, poiché la controversia richiede di stabilire, con un esame non adeguatamente svolgibile nella fase cautelare, se l’offerta rifletta una fisiologica struttura economica e se l’esclusione sia manifestamente irragionevole o fondata su un palese travisamento dei fatti, unici profili entro i quali il giudice può sindacare la discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Ha escluso il periculum in mora: il pregiudizio economico non era quantificato e risultava comunque intrinsecamente risarcibile; il pregiudizio reputazionale non era attuale e concreto, perché la ricorrente non aveva dedotto né documentato la partecipazione a procedure selettive non concluse né chiarito come l’esclusione potesse danneggiare i rapporti con altri operatori. In ragione della rilevanza del servizio e delle richieste delle parti, ha fissato sollecitamente l’udienza pubblica di merito al 23 settembre 2026. Ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica delle esigenze cautelari; il pregiudizio economico non è idoneo a fondare la sospensione quando non è quantificato e risulta comunque risarcibile.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’impugnazione di un’esclusione fondata su valutazioni tecnico-economiche dell’offerta, il fumus può essere negato o ritenuto di difficile delibazione quando la controversia richieda un approfondito accertamento sulla fisiologicità di una struttura di costi e ricavi non adeguatamente compatibile con la cognizione sommaria.
- Le valutazioni tecniche della stazione appaltante in ordine all’offerta sono sindacabili dal giudice amministrativo, anche in sede cautelare, soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento dei fatti.
- Il pregiudizio economico derivante dall’esclusione da una gara non integra, di per sé, un periculum cautelare quando non sia specificamente quantificato e risulti intrinsecamente suscettibile di integrale risarcimento.
- Il pregiudizio reputazionale allegato a sostegno della domanda cautelare deve essere attuale e concreto; non è sufficiente una prospettazione generica non accompagnata dalla dimostrazione di effetti pregiudizievoli su procedure selettive in corso o sui rapporti commerciali e finanziari dell’operatore.
Come è indicizzato
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