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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - “del decreto di revoca del contributo di euro 29.680,00, adottato in data 18 dicembre 2025 dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, notificato in pari data”; - “degli atti tutti antecedenti (in particolare i provvedimenti del Direttore Generale che indicano come perentorio il termine di pagamento), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione”;

Giustizia amministrativa202600549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca di un contributo pubblico di euro 29.680,00

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa beneficiaria ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 18 dicembre 2025 con cui è stato revocato il contributo di euro 29.680,00. Sono stati inoltre impugnati gli atti antecedenti, in particolare quelli con cui l'amministrazione avrebbe qualificato come perentorio il termine di pagamento, nonché gli atti consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di acquisire gli atti del procedimento e una relazione sui fatti, anche per valutare i profili di giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha disposto un'istruttoria imponendo al Ministero di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tutti gli atti del procedimento amministrativo e una relazione sui fatti di causa. La misura istruttoria è stata ritenuta necessaria anche ai fini della decisione sui profili di giurisdizione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta in via incidentale; l'ordinanza, senza pronunciarsi sulla sospensione, ha disposto incombenti istruttori e rinviato la trattazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare richiede l'acquisizione del fascicolo amministrativo e la ricostruzione dei fatti, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti del procedimento e di una relazione sui fatti, rinviando la trattazione della domanda cautelare a una successiva udienza camerale.
  • L'acquisizione istruttoria può essere disposta anche per consentire la valutazione dei profili di giurisdizione prima della decisione sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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