Cassazione Penale, Ordinanza n. 32672/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione del Tribunale di Lamezia Terme, condannandola alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione per tentata violenza privata. Una memoria difensiva è stata depositata tardivamente e non è stata valutata. Con il primo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa e all'attribuzione alla ricorrente dei messaggi minacciosi e del profilo Facebook. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 c.p.p. e 610 c.p., sostenendo, tra l'altro, la necessità del dolo specifico e prospettando un'ipotesi alternativa rispetto alla ricostruzione accusatoria. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. e agli artt. 157 e seguenti c.p., sostenendo l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, perché reiterava argomentazioni già proposte in appello e disattese, senza formulare una critica specifica alla sentenza impugnata; inoltre, la motivazione di merito era fondata anche sul contenuto esplicito dei messaggi e sull'attribuzione non manifestamente illogica del profilo Facebook alla ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: per la violenza privata è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza necessità di un fine particolare. L'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa è stata giudicata meramente congetturale e priva di conferma. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il reato, commesso nel giugno 2018, non era prescritto: applicando la disciplina della riforma Orlando e la sospensione del termine durante il giudizio di impugnazione, la prescrizione sarebbe maturata il 12 giugno 2027. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violenza privata è configurabile quando l'agente, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa; sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico e non occorre un fine particolare.
Il motivo fondato sul dubbio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza; non è ragionevole il dubbio basato su un'ipotesi alternativa meramente congetturale e priva di conferme.
La causa di estinzione del reato per prescrizione deve risultare sulla base dei presupposti normativi effettivamente applicabili; nel caso concreto la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata.
La prescrizione è stata calcolata considerando la disciplina applicabile al reato commesso nel giugno 2018 e la sospensione del termine durante il giudizio di impugnazione.
La sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina della riforma Orlando è stata applicata nel computo del termine prescrizionale.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le censure già proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla decisione di secondo grado.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dell'attribuzione di messaggi o profili social costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non emergano travisamenti decisivi deducibili nei limiti consentiti.
- Per la configurabilità del delitto di violenza privata è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di costringere una persona, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa; non è richiesto il perseguimento di uno specifico fine ulteriore.
- L'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa non impone un esito assolutorio quando sia meramente congetturale, priva di elementi di conferma e non costituisca un dubbio ragionevole risultante dalla motivazione.
- Il termine di prescrizione deve essere calcolato applicando la disciplina temporalmente pertinente, comprese le sospensioni previste dalla legge per la fase delle impugnazioni; la prescrizione non è maturata se, secondo tale computo, la scadenza è successiva alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32645/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32647/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32650/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32655/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32660/2026 del 02/09/2026
- ordinanza_penale · 2 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32661/2026 del 02/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →